Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5776 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5776 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 12688-2008 proposto da:
LA PIRA NATALE, LA PIRA CONCETTO, LA PIRA SALVATORE,
LA PIRA FRANCESCO, LA PIRA ANGELA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TOLMINO l, presso lo studio
dell’avvocato RITTI CLAUDIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato GALAZZO VINCENZO;
– ricorrenti –

2014
contro

77

SAVARINO GIOVANNI C.F.SVRGNN49S16H163Q, IN PROPRIO E
QUALE PROCURATORE DEL FRATELLO SAVARINO SERGIO
C.F.SVRSRG51C26H501Z,

per

proc.

speciale

del

Data pubblicazione: 12/03/2014

29/4/2002, rep. n. 11376, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio
dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DE GERONIMO FEDERICO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 202/2008 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 06/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine, il
rigetto.

Ai

Svolgimento del processo
La Pira Salvatore e La Pira Concetto con atto di citazione del 25 luglio 1995
convenivano davanti al Tribunale di Modica Di Martino Iole e, premettendo
che il padre La Pira Rosario deceduto in data 7 maggio 1991 aveva stipulato
in data 16 giugno 1990 un contratto preliminare di compravendita con

Saverino Giovanni quale procuratore generale della Di Martino Iole avente ad
oggetto la cessione di uno stacco di terreno sito nel territorio di Ispica
costituenti i lotti 40 e 136 della pianta generale del fondo; che per tale
compravendita era stato stabilito il prezzo di £. 7.000 al mq per il terreno di
cui alla particella n. 40 e £. 5000 al metro quadrato per il terreno di cui alla
particella n. 136, che tale compravendita sarebbe stata perfezionata con il
contratto definitivo in seguito ad una puntuale misurazione dello stacco di
terreno provvedendosi alla stipula del preliminare , al pagamento di £.
30.000.000; che nonostante i ripetuti solleciti fino anche alla data del 3 marzo
1995 Di Martino Iole si era resa inadempiente all’obbligo di alienazione da
essa assunta; che gli altri eredi di La Pira Rosario, La Pira Francesco, Angela e
Natale avevano rinunciato ad ogni diritto loro spettante in conseguenza della
stipulazione del contratto preliminare. Tutto ciò premesso, chiedevano che il
_

Tribunale di Modica, riconosciuta la loro qualità di unici titolari dei diritti e
degli obblighi derivanti dal preliminare del 16 giugno 1990, emettesse una
sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso e la condanna della
Di Martino al risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Si costituiva in giudizio Di Martino lole

eccependo in via preliminare

l’inammissibilità della domanda posto che la stessa avrebbe dovuto essere
posposta dagli eredi di La Pira Rosario e non solo di alcuni di essi, deduceva
,

1

,
Ad

l’avvenuta risoluzione del contratto per mutuo dissenso delle parti come
desumibile dallo scambio epistolare intercorso con gli eredi La Pira; e in, via
subordinata, eccepiva l’avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento
stante il frazionamento del fondo in data 15 gennaio 1992 e in mancanza da
quella data di una qualsiasi sollecitazione o invito da parte degli attori a dare
al

contratto

preliminare,

specificamente

condizionato

esecuzione

temporalmente al frazionamento del fondo stesso, chiedeva il rigetto della
domanda e la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Nel corso del giudizio intervenivano volontariamente in giudizio La Pira
Francesco, Angela e Natale deducendo di essere succeduti per legge al padre
La Pira Rosario e di aver rinunciato

ai loro diritti in forza del contratto

preliminare, rinuncia che era stata comunicata alla Di Martino Iole.
_
Il Tribunale di Modica con sentenza n. 210 del 2001 accoglieva la domanda e
per l’effetto trasferiva il bene oggetto della controversia a La Pira Salvatore e
La Pira Concetto, condannava la convenuta al pagamento delle spese
giudiziali.
Avverso questa sentenza proponeva appello Di Martino Iole. censurando la
sentenza impugnata laddove aveva ritenuto ammissibile la domanda di
esecuzione specifica del preliminare, nonostante non fosse stata proposta da
tutti gli eredi di La Pira, per non aver accolto l’eccezione secondo cui La Pira
Salvatore aveva rinunziato all’esecuzione del preliminare comportandosi
come unico erede del padre per cui l’atto doveva ritenersi risolto per mutuo
consenso di tutte le parti.
Si costituivano La Pira Salvatore e La Pira Concetto chiedendo il rigetto
dell’appello.
,

2

119

La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 202 del 2008

accoglieva

l’appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava le domande proposte
da La Pira Salvatore e La Pira Concetto, condannava questi al pagamento
_

delle spese del primo e del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte di

risolto per mutuo consenso alla risoluzione espresso dalla Di Martino e dalla
Pira Salvatore e. pertanto, nei confronti dello stesso la domanda di esecuzione
del contratto preliminare non poteva essere accolta. La stessa domanda di
esecuzione del preliminare avanzata da L Pira Concetto non poteva essere
accolta perché la sentenza sostitutiva del consenso delle parti doveva
realizzare una situazione del tutto identica a quella a suo tempo prevista nel
contratto preliminare e nel caso in esame non poteva realizzarla perché il
contratto preliminare in parte si era risolto.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da La Pira Salvatore La Pira
Concetto, La Pira Francesco, La Pira Angela, La Pira Natale. Con atto di
ricorso affidato a quattro motivi. Di Martino Iole ha resistito con
controricorso. In prossimità dell’udienza di discussione i ricorrenti hanno
depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cpc.
_

Motivi della decisione
In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
formulata dai controricorrenti perché, il ricorso, sarebbe stato notificato il 2
maggio 2008 a persona deceduta durante il giudizio di appello.

Va qui

considerato che i ricorrenti erano stati resi edotti della morte di Iole Di
Martino avvenuta a Modica il 25 aprile 2002, con la notifica della sentenza.
Tuttavia, la sentenza era stata notificata, come risulta dalla sentenza depositata
3

merito il contratto preliminare oggetto della controversa doveva ritenersi

unitamente al ricorso, alla parte personalmente, contestualmente al precetto, e,
pertanto, quella notifica era affetta da nullità, e come tale, inidonea a far
decorrere il termine breve di impugnazione e, avendo, i resistenti, notificato il
controricorso prima della scadenza del termine annuale, per la proposizione

.= La Pira Salvatore, Concetto, Francesco, Angela e Natale lamentano:
a) Con il primo motivo la violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 cpc., in relazione
agli artt. 1321 e 1362 cc., Insufficiente e contraddittoria motivazione circa il
contenuto della nota a firma la Pira Salvatore del 23 dicembre 1993. Secondo
i ricorrenti, la Corte di Catania, senza soffermarsi sul significato letterale delle
parole, né sul contesto complessivo della nota, avrebbe acclarato, dalla
missiva di La Pira diretta alla sig.ra Di Martino del 23 dicembre 1993,
_
l’apodittica affermazione, non suffragata da alcuna argomentazione, che
questa valesse quale consenso alla proposta di risoluzione. Piuttosto,
specificano i ricorrenti, posto che l’accordo simulatorio di un contratto per il
quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam è soggetto alla medesima
forma stabilita per la conclusione di esso l’anzidetto requisito può ritenersi
soddisfatto solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto la
dichiarazione della volontà e venga redatto alla specifico fine di manifestare
tale volontà. Per altro, la presa d’atto delle determinazioni della Di Martino e
l’invito rivolto alla stessa all’immediata restituzione dell’importo versato in
conto prezzo con salvezza di ogni altro diritto non possono essere, secondo
sempre i ricorrenti- equiparate tuou cour ad una adesione risolutoria.
Pertanto concludono i ricorrenti dica la Corte Suprema: a) E’ viziata o meno
la motivazione dell’impugnata sentenza in ordine al corretto significato da
4

del ricorso, hanno sanato la nullità.

attribuire alla nota 23.12. 1993 nonché alla omessa indagine circa la reale
intenzione di La Pira Salvatore, anche
comportamento

delle

parti

segnatamente

in relazione al successivo
alla

mancata

restituzione

dell’acconto prezzo di lire 3.000.000. b) E’ viziata o meno la sentenza
.

impugnata laddove essa non ha motivato circa la sussistenza o no nella nota

del 23 dicembre 1003 a firma di La Pira Salvatore della dichiarazione della
volontà negoziale finalizzata alla risoluzione del preliminare?.
b.=, Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 cpc., in
relazione agli artt. 1321 e 1453 cc. Secondo i ricorrenti la Corte di Catania
avrebbe ritenuto che le parti (La Pira Salvatore e Di Martino Iole) avessero
concordato la risoluzione per mutuo consenso, anche se la parte venditrice
non solo non è stata in condizione di produrre un documento che contenesse
_
in modo diretto una dichiarazione di volontà solutoria ma non ha neppure
dimostrato di aver dato esecuzione alla risoluzione mediante restituzione del
prezzo.
Pertanto, concludono i ricorrenti dica la Corte Suprema : E’ viziata o meno
l’impugnata sentenza laddove la Corte territoriale e omettendo di valutare in
ordine alla mancata restituzione dell’importo versato in acconto prezzo, non
ha dichiarato non essersi perfezionato per mutuo consenso il contratto di
scioglimento del preliminare?
.= Con il terzo motivo la violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 cpc., in relazione
all’art. 1362 cc. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale nell’individuare la
comune intenzione delle parti non avrebbe tenuto conto del comportamento
successivo delle parti con riferimento, in particolare, alla riserva di salvezza di
ogni diritto da parte di La Pira e alla mancata restituzione dell’importo pagato
5

A

)

in conto prezzo. Se avesse compiuto tale indagine il Giudice del merito,
secondo i ricorrenti avrebbe potuto trarre la convinzione che il contratto
avente ad oggetto l’asserita risoluzione del contratto preliminare venendo in
fattispecie a formazione graduale, non era stato mai concluso per la mancata
restituzione del prezzo.

Dica, pertanto, la Corte suprema, concludono i ricorrenti. E’ viziata o meno
l’impugnata sentenza laddove il giudice a quo ha omesso ogni indagine in
ordine al comportamento tenuto dalle parti anche, successivamente,
all’asserito effetto solutorio con riferimento, in particolare, alla mancata
restituzione del prezzo e alle riserve formulate da La Pira Salvatore.
d.= Con il quarto motivo, la violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 cpc., in relazione
agli artt. 1372 cc. e 102 cpc. Violazione e falsa applicazione di norme di
_
diritto.
.-

Avrebbe errato la Corte di merito, secondo i ricorrenti, nell’aver ritenuto che
la lettera di La Pira Salvatore, avendo determinato la risoluzione del
preliminare, avesse precluso all’altro erede La Pira Concetto di ottenere pro
quota l’effetto ex art. 2932 cc. perché non avrebbe tenuto conto che secondo
l’art. 1372 ai fini dell’efficacia del mutuo consenso alla risoluzione

venga

effettuato dalle stesse parti che avevano concluso il contratto escludendo che
l’effetto possa discendere da manifestazioni di volontà parziali provenienti da
una parte o dall’altra. In particolare, la Corte di merito, secondo i ricorrenti
non avrebbe tenuto conto che le parti del preliminare erano da una parte i
fratelli La Pira (Concetto e Salvatore) e dall’altra la Di Martino Iole, pertanto
era irrilevante la lettera del 23.12.1990 di La Pira Salvatore perché non
proveniva dalla parte tecnicamente intesa. Nel caso di contratto preliminare
6

i

con pluralità di promissari di un unico fondo considerato nella sua interezza la
relativa obbligazione è indivisibile per cui tanto l’adempimento quanto
l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932
cc. devono essere richiesti congiuntamente da tutti i promissari, configurando

Dica la Corte di Cassazione, concludono i ricorrenti: E’ viziata o meno la
motivazione della impugnata sentenza laddove è stato omesso di valutare
l’indivisibilità delle obbligazioni assunte delle parti ragion per cui tanto
l’adempimento quanto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo

a

contrarre si sarebbero dovuto richiedere congiuntamente e non, avuto riguardo
alla parte promissaria acquirente sola da una sua componente?
4.1.= Ragioni di ordine logico e di opportunità inducono ad esaminare per
primo il quarto motivo del ricorso ed è fondato.
.-

Non è revocabile in dubbio che la nozione di “parte negoziale”, quale entità
soggettiva di imputazione di posizioni attive o passive nascenti dal contratto,
sia insensibile alle sue mutazioni soggettive interne e che di riflesso lo siano
quelle posizioni a questa imputabili. A questa esatta premessa è coerente
l’ulteriore proposizione della conservazione degli effetti del contratto
preliminare di vendita – e che la richiesta pronunzia ex art. 2932 c.c.
necessariamente postula – a seguito del “recesso”

di uno dei soggetti

costituenti la parte promissaria acquirente. In siffatta evenienza, la successiva
stipula del contratto definitivo di vendita immobiliare fra la Di Martino, nella
veste di alienante ed il solo La Pira Concetto in quella di acquirente, così
come la pronunzia costitutiva degli effetti di quel contratto non concluso, non
avrebbe comportato una diversità delle parti, ne’ inciso sulle rispettive
7

tra i medesimi un litisconsorzio necessario

”uniche ed indivisibili” prestazioni del consenso, dal quale sarebbe derivato il
trasferimento della proprietà di quel determinato unico immobile (art. 1376,
1470 c.c.), di consegnarlo (art. 1476 c.c.), ove in previsione della vendita non
se ne fosse anticipato l’effetto traslativo del possesso, di corrispondere l’intero
prezzo convenuto (art. 1498 c.c.). Per altro, ai sensi dell’art. 1320 c.c.

l’indivisibilità caratterizza entrambe le prestazioni riferite ad entrambe le
“parti”, il consenso al trasferimento dell’immobile unitariamente considerato
ed il pagamento dellt(intero) prezzo convenuto. Pertanto, avendo uno dei
creditori dell’unica prestazione della Di Martino, il La Pira Salvatore, a questa
rinunziato a mezzo del recesso e/o risoluzione, l’altro creditore poteva
esigerla, essendosi fatto carico della prestazione considerata indivisibile del
prezzo.
4.1.a.= E, comunque, in via ancor più generale, va qui ribadito quanto già
:

affermato da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 7287 del 2005) e, cioè,
che in tema di obbligazioni indivisibili, fra le quali rientra la promessa di più
soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza,
l’impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano)
pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta che il
diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l’adempimento dell’intera
obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in
materia dall’art. 1317 cod. civ., non sia oggettivamente suscettibile dell’effetto

d

liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori previsto dall’art.1301 cod.

r
civ. nell’ipotesi di remissione di uno dei creditori; ciò, peraltro, non comporta
la risolubilità del contratto per l’impossibilità di richiedere una prestazione pro
quota dell’obbligazione indivisibile, attesa l’espressa previsione nell’art.1320
8

cod. civ. secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la
liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di
domandare la prestazione indivisibile è condizionato ,in tal caso, unicamente
all’addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la
remissione.
4-1-b.= Pertanto, la Corte di merito, non ha considerato che a seguito del
“recesso” e/o risoluzione di La Pira Salvatore ed alla riduzione unisoggettiva
della parte promissaria acquirente si sarebbe conservato, sia in sede di
stipulazione della vendita definitiva sia in sede di pronunzia costitutiva degli
effetti di quella vendita non conclusa, l’assetto degli interessi assunto dalle
parti nel contratto preliminare; posto che la Di Martino

avrebbe ricevuto

l’intero prezzo della porzione d’immobile che si era obbligato a vendere a
fronte del suo trasferimento in proprietà al solo La Pira Concetto e questi
avrebbe ricevuto in proprietà quella intera porzione di immobile che
unitamente a La Pira Salvatore si era impegnato ad acquistare in proprietà
indivisa.
1.1.a) L’accoglimento di questo motivo assorbe gli altri motivi.
In definitiva, va accolto il quarto motivo del ricorso e vanno dichiarati

assorbiti gli altri. La sentenza va cassata e rinviata ad altra sezione della Corte
di Appello di Catania, anche per il regolamento delle spese del presente
giudizio di cassazione
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di
Catania anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di
9

.

cassazione
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della
Corte Suprema di Cassazione il 14 gennaio 2014
–. _

Il Consigliere relatore

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