Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5776 del 10/03/2010
Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 312/2007 proposto da:
A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUIGI RIZZO 36, presso lo studio dell’avvocato IANNACCI
Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
IANNACCI PIERLORENZO, D’ERRICO CARMELA IMMACOLATA con delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AUSL/(OMISSIS) ROMA PRESIDIO OSPEDALIERO (OMISSIS), ASSITALIA SPA,
REG LAZIO
GESTIONE LIQUIDATORIA USL/(OMISSIS) RM OSP (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4744/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Prima Civile, emessa il 24/10/2005; depositata il 07/11/2005;
R.G.N. 11287/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato ANTONIO IANNACCI;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1.- A.M. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza n. 4744/05 della corte d’appello di Roma che ne ha respinto il gravame contro la sentenza del tribunale reiettiva della domanda che aveva proposto nei confronti della ASL (OMISSIS), della Regione Lazio e dell’Assitalia per il risarcimento dei danni (circa L. 38 milioni, oltre accessori) derivatigli dall’alterazione della funzionalità del polso residuata da un trattamento di riduzione incruenta di una frattura, che affermò essere stato inopportunamente eseguito nel (OMISSIS) dai sanitari del (OMISSIS) di Roma, i quali avrebbero invece dovuto procedere ad intervento chirurgico.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
2.- Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.
I due motivi di ricorso (coi quali è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., ed omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo) non muovono specifiche critiche all’analitico e diffuso sviluppo argomentativo svolto nella sentenza impugnata sulla scorta degli univoci risultati della espletata consulenza e del successivo supplemento, ma si limitano all’affermazione che i medici avrebbero dovuto tentare una riduzione della glicemia in vista di un eventuale intervento cruento, che avrebbe evitato gli inconvenienti lamentati.
Tale opinione non infirma i lucidi rilievi della corte di merito, che ha rilevato come fosse stato chiarito che, in un soggetto diabetico con iniziali disturbi di circolo, un intervento cruento avrebbe comportato, nel 42% dei casi, rischi di gravissime complicanze, tali da renderlo nella specie del tutto controindicato, anche in relazione al tipo di frattura ed alla non più giovane età del paziente.
Il ricorso è respinto.
Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010