Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5776 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27524-2018 proposto da:

D.G.R. SNC di D.G.B. E A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato

LAURA ROSA, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO DEL

FEDERICO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO+, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR del Lazio con sentenza n. 166/1/2018, depositata il 15.2.2018, respingeva l’appello proposto da D.G.R. s.n.c. di D.G.B. e A. avverso la sentenza della CTP di Pescara che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento Tarsu per il 2012 in relazione a un’area scoperta antistante una attività commerciale.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato con memoria.

Il Comune di Cappelle sul Tavo si è costituito con controricorso, illustrato con memoria.

1.Con il motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3. Sostiene che doveva ritenersi escluso dalla tassazione lo spazio pertinenziale dell’attività commerciale adibito a parcheggio, ad area per la movimentazione dei veicoli e ad area di scarico.

Le censure non sono fondate.

La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, in tema di Tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, prevede che l’imposta è dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 14/09/2016). L’art. 62, comma 2, citato, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l’altro – “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che il contribuente è tenuto a pagare la tassa per l’area scoperta in quanto essa è area frequentata da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l’onere di provare, con apposita denuncia ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l’esenzione (Cass. n. 5047 del 13/03/2015). Nel caso che occupa la società contribuente ha ritenuto che l’area fosse esente dal pagamento della tassa per il solo fatto che essa costituiva pertinenza di area coperta assoggettata alla tassa stessa e non ha neppure dedotto di aver presentato la denuncia e allegato la sussistenza dei presupposti per l’esenzione.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna D.G.R. s.n.c. di D.G.B. e A. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1400,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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