Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5775 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5775 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 8223-2008 proposto da:
SAVOIA PIETRO C.F.SVAPTR48L191946P, IN PROPRIO E
QUALE EREDE DI GIUSEPPE SAVOIA DETTO MARCO, SAVOIA
GIUSEPPE C.F.SVAGPP24C19D508Z, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che li
2014
69

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NASUTI
GIANFRANCO;
– ricorrenti contro

RIGO IDA MARINELLA, SEMERARO ANTONIA, D’ERRICO

Data pubblicazione: 12/03/2014

FRANCESCO, ROBELLO MICHELLE;
– intimati –

sul ricorso 12263-2008 proposto da:
SEMERARO ANTONIA IN PROPRIO ED IN QUALITA’ DI EREDE
DI D’ERRICO MARIA, ROBELLO MICHELLE IN PROPRIO E

PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI EREDE DI D’ERRICO MARIA,
RIGO IDA MARINELLA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio
dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SANGUINETI
GIUSEPPE;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

SAVOIA GIUSEPPE, SAVOIA PIETRO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 554/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 05/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito

l’Avvocato

Orlando

Guido

difensore

dei

ricorrenti che si riporta agli atti;
udito l’Avv. De Stefano Maurizio difensore dei
controricorrenti e ricorrenti incidentali che si
riporta agli atti;

QUALE EREDE DI D’ERRICO MARIA, D’ERRICO FRANCESCO IN

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, l’assorbimento del

ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12-7-1994 Savoia Giuseppe
conveniva dinanzi al Tribunale di Savona Rigo Ida Marinella e
Savoia Giuseppe detto Marco, quali eredi testamentari di Passalacqua

assoluta del contratto di compravendita del 21-5-1966, con cui
Passalacqua Ida, valendosi della procura generale rilasciatale
dall’attore con atto del 30-12-1959, trasferiva alla sorella
Passalacqua Clara Mary la quota di proprietà (pari a un mezzo
dell’intero) appartenente al Savoia in ordine all’appartamento sito in
Savona, via Bellini 1, nonché del successivo contratto di
compravendita del 1-6-1967, con cui la stessa Passalacqua Ida
acquistava in proprio dalla sorella Clara Mary la quota di proprietà
immobiliare vendutale circa un anno prima nella veste di
procuratrice generale del Savoia. L’attore chiedeva,
conseguentemente, che venisse accertato che egli era proprietario del
50% del predetto appartamento, e che venisse pronunciata la
condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti
dall’indebito utilizzo esclusivo di tale immobile.
I convenuti si costituivano contestando la fondatezza della
domanda e proponendo domanda di manleva nei confronti di Savoia
Pietro, figlio dell’attore ed esclusivo possessore dell’appartamento j.2
in questione, che chiedevano di poter chiamare in causa.

1

Ida, per sentir dichiarare la nullità o annullabilità per simulazione

A seguito del decesso di Savoia Giuseppe detto Marco, si
costituivano in giudizio gli eredi legittimi Savoia Pietro (già
costituitosi in proprio quale terzo chiamato), il quale aderiva alla
domanda attrice, e D’Errico Maria, la quale, invece, contestava

Con sentenza in data 15-12-2004 il Tribunale rigettava le
domande proposte dall’attore, ritenendole non provate, e compensava
integralmente le spese di giudizio
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale
Savoia Giuseppe e appello incidentale Rigo Ida Marinella e D’Errico
Maria.
Con sentenza in data 5-5-2007 la Corte di Appello di Genova
rigettava l’appello principale; in accoglimento del gravame
incidentale, condannava in solido l’appellante Savoia Giuseppe e
l’appellato Savoia Pietro al pagamento delle spese di primo grado;
poneva le spese di consulenza tecnica d’ufficio per un terzo a carico
dell’attore, per un terzo a carico delle appellate Rigo-D’Errico e per
un terzo a carico dell’appellato Savoia Pietro; condannava in solido
Savoia Giuseppe e Savoia Pietro al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Savoia Giuseppe e Savoia Pietro, quest’ultimo in proprio e quale
erede di Savoia Giuseppe detto Marco, sulla base di cinque motivi.

2

integralmente gli assunti attorei.

Rigo Ida Marinella, Semeraro Antonia, D’Errico Francesco e
Robello Micelle, le ultime tre in proprio e in qualità di eredi di
D’Errico Maria, hanno resistito con controricorso, proponendo
altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a sette motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi
dell’art. 335 c.p.c.
2) Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano la
violazione o falsa applicazione degli artt. 2730, 2735, 1414 e 1343.
Sostengono, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte di Appello, la simulazione assoluta del contratto avente
ad oggetto la cessione della quota dell’attore è stata provata
attraverso le dichiarazioni confessorie rese da Passalacqua Ida nella
lettera inviata a Savoia Giuseppe poco prima di morire, nonché nel
testamento olografo dalla stessa redatto in data 10-5-1981.
Deducono, inoltre, che non risponde al vero l’affermazione della
Corte di Appello, secondo cui era stato Savoia Giuseppe a farsi
cointestare l’alloggio in questione da Passalacqua Ida senza
assumere alcun onere economico, in quanto l’immobile era stato
acquistato esclusivamente con denaro dell’attore e da quest’ultimo
intestato per metà alla Passalacqua.
Il motivo deve essere disatteso.

3

I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.

Attraverso la formale denuncia di violazione di legge, il
ricorrente propone mere censure di merito in ordine alle valutazioni
espresse dalla Corte di Appello, la quale, all’esito di una compiuta
disamina del materiale probatorio acquisito, ha escluso che il

la missiva senza data attribuita a quest’ultima dal Savoia contengano
dichiarazioni confessorie in ordine alla simulazione dei due contratti
per cui è causa. Il tutto sulla base di una motivazione esaustiva e
priva di vizi logici, con cui è stato evidenziato che i predetti atti non
contengono alcuna ammissione del carattere simulatorio dei due
contratti di vendita impugnata ma, anzi, stanno a dimostrare che la
Passalacqua si reputava unica proprietaria dell’intero. A riprova
della fondatezza del suo convincimento, il giudice del gravame ha
rilevato che successivamente la testatrice pose nel nulla la suddetta
dichiarazione di ultime volontà datata 10-5-1981 e, con testamento
olografo datato 12-1-1982, dichiarò di lasciare al nipote Savoia
Giuseppe detto Marco il 50% dell’appartamento de quo, ed alla
nipote Rigo Ida Marinella l’altro 50% dello stesso immobile;
circostanza che vale a confermare che la testatrice si considerava
proprietaria dell’intero appartamento, e libera di disporne a proprio
piacimento.
La decisione impugnata risulta congruamente motivata anche
nella parte in cui, sulla base dell’esame delle risultanze documentali

4

testamento olografo redatto in data 10-5-1981 da Passalacqua Ida e

(in particolare, scrittura privata di vendita in data 30-8-1958,
intercorsa tra l’impresa IGEA e la Passalascqua; cambiali a firma
della stessa Passalacqua, datate 14-9-1959 a favore dell’ICEA, con le
quali sono state pagate le rate del prezzo di compravendita), ha

originariamente l’appartamento in oggetto era stato acquistato con
denaro esclusivo della Passalacqua, e da quest’ultima intestato per il
50% a Savoia Giuseppe.
Ciò posto, si osserva che i ricorrenti, nel sostenere che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sussisteva
la prova della simulazione dei due contratti di compravendita, e che
l’appartamento per cui si controverte era stato acquistato
esclusivamente con denaro del Savoia e da quest’ultimo cointestato
alla Passalacqua per accedere alle insistenze di quest’ultima,
richiedono, in buona sostanza, un riesame delle risultanze
processuali, di cui suggeriscono una interpretazione diversa rispetto
a quella compiuta dai giudici di merito.
In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte l’esercizio di
poteri di cognizione che non le competono, spettando solo al giudice
individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare
le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra
le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass.

5

accertato che, contrariamente a quanto dedotto dal Savoia,

14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n.
9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234; Cass 16-2-2006 n. 3436; Cass. 2010-2005 n. 20322).
3) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione

all’affermazione secondo cui una dichiarazione unilaterale (nella
specie la missiva) non può costituire prova della simulazione.
Sostengono che la decisione impugnata s pone in contrasto con
l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui la prova della
simulazione assoluta può essere fornita anche da una dichiarazione
unilaterale di natura confessoria.
Il motivo è infondato, in quanto la Corte di Appello non ha
affatto negato che, in astratto, una dichiarazione unilaterale di natura
confessoria possa valere a provare la simulazione. Il giudice del
gravame, al contrario, con apprezzamento in fatto non censurabile in
sede di legittimità, perché sorretto da una motivazione immune da
vizi logici, ha escluso che nel caso in esame la missiva che, secondo
gli appellanti, Passalacqua Ida aveva inviato a Savoia Giuseppe
prima di morire, contenesse dichiarazioni e espressioni confessorie
del carattere simulatorio degli atti traslativi per cui è causa.
4) Con il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente
per ragioni di connessione, i ricorrenti si dolgono della violazione o
falsa applicazione degli artt. 2724 n. 1, 2729 e 1417 c.c., nonchè

6

o falsa applicazione degli artt. 2724 e 1417 c.c., in relazione

dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine
alla mancata ammissione delle prove orali articolate da Savoia
Giuseppe e Savoia Pietro. Sostengono, in particolare, che in modo
contraddittorio la Corte di Appello ha da un lato affermato che le

dall’altro non ha ammesso le prove necessarie ai fini della
dimostrazione dell’intento simulatorio di Passalacqua Ida in danno di
Savoia Giuseppe, benché lo stesso abbia fornito altresì prova
documentale della circostanza mediante produzione del testamento in
cui la Passalacqua lo aveva designato quale erede assoluto
dell’immobile in via Bellini n. 12. Deducono, inoltre, che la sentenza
impugnata non contiene alcuna pronuncia in ordine alla richiesta di
prova articolata da Savoia Pietro.
Le censure mosse, nella parte in cui lamentano la mancata
ammissione della prova orale articolata da Savoia Giuseppe, non
tengono delle argomentazioni svolte dal giudice di appello, il quale
ha ritenuto inammissibile tale prova sul rilievo che i capitoli dedotti
erano suggestivi (i capitoli 4 e 8), irrilevanti (in quanto inidonei a
dimostrare l’asserita simulazione assoluta) e comunque smentiti
dagli stessi elementi documentali provenienti da Passalacqua Ida;
elementi che, secondo la Corte territoriale, valevano a dimostrare
che la Passalacqua non si considerava affatto simulata alienante in
veste di procuratrice, prima, e simulata acquirente in proprio, dopo,

7

domande avanzate dai concludenti non erano state provate, e

della quota di proprietà immobiliare originariamente intestata al
Savoia, bensì esclusiva proprietaria dell’immobile anche in virtù di
tali contratti.
Quanto alla posizione di Savoia Pietro, si osserva che dalla

nel rassegnare le conclusioni definitive di appello, si è limitato a
dichiarare di non opporsi all’accoglimento delle domande proposte
da Savoia Giuseppe e a chiedere il rigetto degli appelli incidentali
proposti dalla Rigo e dalla D’Errigo, senza formulare istanze
istruttorie. E’ evidente, pertanto, che nessun obbligo motivazionale
al riguardo sussisteva a carico del giudice del gravame.
5) Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione
dell’art.

91

c.p.c., relativamente alla condanna alle spese

processuali.
Il motivo è inammissibile, non essendo corredato dalla
formulazione del quesito di diritto, così come prescritto dall’art. 366
bis c.p.c., applicabile rottone temporis al ricorso in esame.
6) Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dei
motivi

di

ricorso

incidentale

condizionato

proposto

dai

controricorrenti.
7)

Segue, per rigore di soccombenza, la condanna dei

ricorrenti principali al pagamento delle spese sostenute dai resistenti
nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

8

lettura della sentenza impugnata (v. pag. 2) si evince che il predetto,

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale,
assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna i ricorrenti

cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14-1-2014
11 Consigliere estensore

Il Prepente

principali al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.700,00, di

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