Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5775 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21645/2006 proposto da:

TI UNO DI BODINI ROSSANA & C SAS (OMISSIS), in persona del suoi

Amministratori Sigg.ri B.R. e A.M.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio

dell’avvocato BARBARA Alberto, che la rappresenta e difende con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MAGLIERIE CAGE SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Sig.

G.C. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

22, presso lo studio dell’avvocato MARCONI Franco, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAFFICINI FRANCESCO con delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Quarta Civile, emessa l’11/01/2006; depositata il 17/02/2006;

R.G.N. 3324/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato FRANCO MARCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- All’attuale ricorrente TI-Uno s.n.c., che aveva chiesto la condanna di Maglierie Cage s.p.a. al pagamento di quanto dalla stessa dovuto per canoni mensili fino alla scadenza del contratto di affitto di ramo d’azienda (lavorazione di filati e produzione di tessuti di tipo sportivo), concluso nel (OMISSIS), dal quale Cage aveva ritenuto di poter anticipatamente recedere, la convenuta oppose che si verteva in realtà in ipotesi di contratto di locazione e che, a seguito della forte contrazione degli ordini da parte della Champion, per la quale prevalentemente produceva, del tutto legittima era stata la disdetta del rapporto della L. n. 392 del 1978, ex art. 27.

Il tribunale di Padova qualificò il rapporto come cessione d’azienda e condannò Cage al pagamento di Euro 123.949,00.

Con sentenza n. 63/2006 la corte d’appello di Venezia lo ha invece qualificato come locazione sul rilievo che quello indicato come “patrimonio aziendale” da null’altro era costituito che dai locali e dagli impianti di aerazione, illuminazione, distribuzione di energia elettrica e dell’aria compressa, “in sè inidonei allo svolgimento di un’attività produttiva”; ha ritenuto giustificato il recesso per l’oggettiva gravità dei motivi che lo avevano determinato (contrazione di ordinativi e riduzione del personale) ed ha dunque rigettato la domanda, rilevando anche che la conduttrice aveva corrisposto i canoni per i sei mesi successivi alla comunicazione della disdetta del 26.3.1997, così rispettando il termine di preavviso.

Ricorre per cassazione Ti-Uno affidandosi a cinque motivi, cui resiste con controricorso Maglierie Cage s.p.a., che ha depositato anche memoria illustrativa.

2.- Il collegio ha raccomandato una motivazione concisa.

Tutti e cinque i motivi di ricorso sono infondati:

a) il primo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1615 e 1616 c.c. e della L. n. 392 del 1978, art. 27) poichè è erronea l’opinione che sia sufficiente la idoneità alla produzione del bene ceduto ai fini della qualificazione del contratto di locazione di un bene come affitto d’azienda;

b) il secondo (vizio di motivazione per l’omessa considerazione dell’attività produttiva precedentemente esercitata dalla cedente), perchè non è affatto incompatibile con la qualificazione del contratto come locazione il precedente esercizio da parte del locatore, nell’immobile locato, della stessa attività poi svolta dal conduttore;

c) il terzo (violazione e falsa applicazione della L. cit., art. 27, u.c. e art. 1345 c.c.) in quanto la corte appello ha dato ampio conto dell’oggettività dei gravi motivi, imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del conduttore, che avevano giustificato il suo recesso anticipato, consistiti nella riduzione del 50% degli ordini da parte del principale cliente e risoltisi nell’avvio di procedure di riduzione del personale, conclusesi con l’accordo sindacale del 4.11.1997 (per casi analoghi cfr. Cass., nn. 3651/2004 e 10980/1996);

d) il quarto (contraddittorietà della motivazione sull’oggettività delle ragioni del recesso), giacchè la prospettata contraddittorietà è del tutto insussistente;

e) il quinto (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla mancanza di prova dell’impossibilità del conduttore di proseguire il rapporto), poichè la L. n. 392 del 1978, art. 27, non subordina la facoltà del conduttore di recedere anticipatamente alla “impossibilità” di proseguire il rapporto, ma alla consistente gravosità della sua persistenza (Cass., n. 11466/92), nella specie motivatamente ravvisata dalla corte d’appello con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede.

3.- Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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