Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5774 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15013/2006 proposto da:

F.A. (OMISSIS), FE.AN.

(OMISSIS), F.D. (OMISSIS), F.

G. (OMISSIS), tutti eredi del Sig. f.a.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE 2010 CASTRENSE 7, presso lo

studio dell’avvocato PLACIDI ARMANDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato RIANNA Andrea con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 55, presso lo studio dell’avvocato

VITALETTI PAOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati CATALANO

Antonio, MAFFEO ALFREDO con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 829/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 10/03/2005; depositata il 21/03/2005;

R.G.N. 4.209/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- D.M.A. ottenne, nei confronti di f.a., decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 240.000.000, oltre agli accessori, portata da un assegno bancario da questi girato in bianco.

L’opposizione del F., che aveva disconosciuto la sottoscrizione, fu rigettata dal tribunale di Torre Annunziata a seguito di espletamento di consulenza che aveva accertato l’autenticità della firma.

La corte d’appello di Napoli, espletata nuova consulenza tecnica d’ufficio confermativa del risultato dell’altra, ne ha rigettato il gravame con sentenza n. 829/2005.

Gli eredi del F. ricorrono per cassazione affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso il D.M..

2. – Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Infondatamente il ricorrente si duole – deducendo col primo motivo che sia stato violato il principio dell’onere probatorio in ordine al fatto costitutivo del credito e che non sia stato esaminato un punto decisivo – che la corte d’appello non si sia posta il problema della affermata inesistenza da parte sua (in primo grado) di un rapporto fondamentale; problema che avrebbe dovuto officiosamente affrontare in appello, benchè egli non si fosse doluto in sede di gravame che il punto non era stato esaminato dal tribunale. E se ne duole infondatamente per due concomitanti ragioni: la prima è che la ricognizione di debito comunque esonera chi si riconosca debitore dall’onere di provare il rapporto fondamentale (ex art. 1988 c.c.);

la seconda è che dell’omesso esame della questione (della quale solo ora, tardivamente, i ricorrenti sostengono l’autonoma valenza) l’appellante F. non si era doluto in appello, dove aveva esclusivamente domandato che fosse rinnovato l’accertamento tecnico sulla non autenticità della sottoscrizione, appunto affermata dal giudice di secondo grado nell’ambito devolutivo segnato dal motivo di impugnazione.

Manifestamente infondato è il secondo motivo, che imputa alla corte d’appello di non essersi fatta carico delle contestazioni mosse dal consulente di parte alle conclusioni del c.t.u., invece specificamente ed analiticamente considerate.

3.- Il ricorso è respinto.

La condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dal resistente segue la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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