Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5774 del 07/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.07/03/2017),  n. 5774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 12856/2016 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Roma con ordinanza n. 42747 del

28.4.2016:

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 5 dicembre

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete,

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del regolamento d’ufficio.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma, adito da R.F. con opposizione a cartelle di pagamento (concernenti, una, il mancato pagamento di tasse automobilistiche, le altre, violazioni al C.d.S.), dichiarava la propria incompetenza e la competenza ratione materiae del tribunale di Roma.

Riassunto il giudizio, con ordinanza del 28.4.2016 il tribunale di Roma ha dichiarato a sua volta la propria incompetenza per materia limitatamente all’opposizione alle cartelle di pagamento concernenti le violazioni al C.d.S., attesa la competenza del giudice di pace del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, comma 2, ed ha formulato d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha rassegnato conclusioni scritte.

Il ricorso è inammissibile.

Vanno appieno condivise le conclusioni del P.M. (che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, perchè “sollevato dal tribunale di Roma solo a seguito di assunzione della causa in decisione, all’udienza del 28.4.2016”).

Invero il tribunale di Roma ha rilevato tardivamente – oltre la prima udienza di trattazione – la pretesa incompetenza per materia.

Tanto propriamente sulla scorta dell’insegnamento (ordinanza) n. 16143 del 30.7.2015 di questa Corte di legittimità, alla cui stregua in materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (nella fattispecie di cui alla pronuncia n. 16143/2015 questa Corte ha ritenuto il regolamento inammissibile perchè richiesto dopo l’udienza ex art. 183 c.p.c. – nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005 – nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell’udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell’art. 45 c.p.c., solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2017

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