Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5774 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22818-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.D., REGIONE LOMBARDIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 100/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 19.6.06,

depositata il 07/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha accolto l’appello di A.D. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Ponte San Pietro. Ha ritenuto in motivazione che la natura prevalentemente personale dell’attività di agente di commercio con modesti beni strumentali e senza avvalersi di lavoro altrui escludesse l’applicabilità dell’IRAP per gli anni 1998/2001 per i quali era stato chiesto il rimborso.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si è costituito.

Con il primo motivo, che precede logicamente gli altri, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3 e art. 2195 c.c. in quanto la prima norma assoggetta all’IRAP gli esercenti impresa commerciale anche se non organizzati in forma di imprese e la seconda qualifica imprenditori commerciali gli esercenti attività intermediaria nella circolazione dei beni e tale è l’attività degli agenti di commercio.

Il motivo è infondato per le ragioni esposte da SS.UU. n. 12108 del 2009.

Con il secondo motivo, formulando idoneo quesito, si eccepisce la decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 in relazione alla richiesta di rimborso presentata il 28.11.2002 per i due pagamenti dell’IRAP effettuati il 15.6.1998 e il 15.7.1998. Il motivo appare fondato in quanto tra i pagamenti e l’istanza di rimborso sono trascorsi più dei 48 mesi previsti dalla norma a pena di decadenza, rilevabile questa anche d’ufficio in ogni grado del processo”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso e di fondatezza del secondo e che, pertanto, la causa può essere decisa nel merito cassando la sentenza impugnata solo in relazione al rimborso dei due versamenti del giugno e luglio del 1998 e confermandola nel resto. La novità della giurisprudenza sulla questione di cui al primo motivo consiglia di compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di rimborso dei due pagamenti IRAP del giugno e del luglio 1998, conferma l’accoglimento della domanda di rimborso per gli altri versamenti; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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