Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5774 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16656-2014 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 521/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della Causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– V.E. impugnava l’avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA (anno di imposta 2005) notificatole, previa instaurazione del contraddittorio ed eventuale definizione con adesione, dall’Agenzia delle Entrate;

– la C.T.P. di Salerno accoglieva il ricorso;

– la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 18/11/13 del 16/12/2013, accoglieva l’appello dell’Agenzia, che aveva ribadito la legittimità dell’accertamento, compiuto attraverso l’impiego di studi di settore in ragione della manifesta antieconomicità della gestione imprenditoriale, desumibile dalla grave sproporzione tra i costi e i ricavi; il giudice d’appello rilevava che la decisione di prime cure si fondava sulla divergenza tra le spese per lavoro dipendente indicate nell’accertamento (Euro 25.533) e quell’e effettivamente sostenute dalla V. (Euro 23.478), scostamento che, invece, doveva considerarsi sostanzialmente irrilevante e inidoneo ad inficiare la riscontrata antieconomicità della gestione aziendale – e il conseguente ricorso agli studi di settore – a fronte di un reddito di esercizio dichiarato di Euro 12.535;

– avverso tale decisione V.E. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, la quale non aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in applicazione dell’art. 115 c.p.c., erano stati considerati pacifici gli argomenti dedotti dalla contribuente.

2. Col secondo motivo la V. deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 2909 c.c. per avere la C.T.R. riformato la decisione di primo grado senza che l’appellante Agenzia delle Entrate censurasse la sentenza nella parte in cui, in applicazione dell’art. 115 c.p.c., aveva ritenuto pacifici gli argomenti dedotti dalla contribuente.

I motivi sono tra loro collegati, perchè entrambi muovono dal presupposto secondo cui la sentenza della C.T.P. non sarebbe stata impugnata dall’Agenzia (nella parte in cui riconosceva la fondatezza delle doglianze dell’odierna ricorrente), omettendo così il giudice d’appello, da un lato, di rilevare il suo passaggio in giudicato e, dall’altro di accogliere l’eccezione di inammissibilità del gravame.

Entrambe le censure sono inammissibili e, comunque, infondate.

La lacunosità dell’esposizione del fatto processuale nel ricorso impedisce la verificare sull’asserita formazione del giudicato interno.

Infatti, per compiere tale verifica e, cioè, per valutare se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, è in primis indispensabile che nel ricorso – in ossequio al principio di autosufficienza – siano indicati elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello (arg. da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019, Rv. 653628-01).

Inoltre, la parte che invoca il principio di non contestazione è tenuta ad indicare specificamente e a trascrivere nel ricorso l’atto processuale in cui è stata esposta un’allegazione fattuale puntuale, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e di controllare se la controparte abbia ad essa replicato o avuto occasione di replicare. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31619 del 06/12/2018, Rv. 651627-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20637 del 13/10/2016, Rv. 642919-01).

Nella fattispecie in esame, invece, la ricorrente non espone i fatti che sarebbero stati confermati, attraverso il meccanismo della non contestazione, e, anzi, proprio dal testo della pronuncia di primo grado – che espressamente si riferisce agli “argomenti pacificamente ammessi” – sembra potersi desumere che l’art. 115 c.p.c. sia stato (erroneamente) richiamato non già rispetto a circostanze allegate, bensì a deduzioni difensive della contribuente riguardanti l’errore materiale compiuto dall’Ufficio nell’indicazione delle rimanenze iniziali.

In ogni caso, il reiterato riferimento all’art. 115 c.p.c. a fondamento delle censure è erroneo: nel processo tributario, nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953-01).

3. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere la C.T.R. fondato la decisione sull’argomentazione della antieconomicità della gestione dovuta all’inesattezza e artificiosità degli elementi indicati in dichiarazione, circostanza dedotta per la prima volta dall’Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni depositate con la costituzione in primo grado e, dunque, sulla scorta di una domanda “nuova” sotto il profilo della causa petendi.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Difatti, dalla sentenza impugnata si evince che la questione relativa all’antieconomicità della gestione aziendale per incoerenza tra il reddito dichiarato e le spese sostenute per il personale dipendente era stata introdotta già in primo grado e la stessa ricorrente ne dà conferma nel ricorso per cassazione (pag. 17, primo capoverso).

Inoltre, anche recentemente questa stessa Sezione ha statuito che “Si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della causa petendi quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15730 del 23/07/2020, Rv. 658550-01).

Sono perciò inconferenti, rispetto alla motivazione della pronuncia impugnata e all’interpretazione giurisprudenziale delle norme asseritamente violate, i richiami del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e del principio di divieto di nova in appello.

Anche riqualificando il vizio dedotto come la denuncia di un’illegittima integrazione giudiziale della motivazione dell’accertamento compiuta dalla C.T.R., il motivo sarebbe infondato, poichè le parti dell’atto impositivo trascritte nel ricorso riportano puntualmente la discrasia tra reddito dichiarato e spese sostenute (elemento che denota l’antieconomicità riscontrata dall’Ufficio e confermata dal giudice d’appello) dalla quale si desume la scarsa attendibilità della contabilità.

4. Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies, per avere la C.T.R. riconosciuto la legittimità dell’accertamento induttivo, basato su studi di settore, pur in assenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha confermato l’accertamento perchè risultava manifesta l’antieconomicità della gestione aziendale, desumibile (e desunta) dalla divergenza tra il reddito dichiarato e il costo del personale, oltre che da altri elementi (la pluralità di sedi e di utenze) richiamati nella pronuncia.

La motivazione del giudice d’appello fa esplicito riferimento alla gravità della suddetta incoerenza, di per sè idonea “a suffragare il ricorso all’accertamento mediante gli studi di settore”.

La censura – con la quale si lamenta l’insufficienza degli elementi indiziari per l’accertamento induttivo – non coglie il riferimento univoco alla riconosciuta antieconomicità e contesta, inammissibilmente in questa sede di legittimità, il sindacato del giudice di merito sulla valenza probatoria delle circostanze emerse.

5. In conclusione, il ricorso è respinto.

Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di questo giudizio di cassazione, che sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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