Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5773 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 195/2006 proposto da:

Z.R. (OMISSIS), Z.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso

lo studio dell’avvocato SCHIAVONE FABRIZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato SPISSU Giovanni Battista con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GOZZONI 82, presso lo studio dell’avvocato

FALCHI Gian Luigi, che la rappresenta e difende con delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 249/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Sezione Prima Civile, emessa il 3/06/2005; depositata il 08/07/2005;

r.g.n. 659/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ALFREDO BESI (per delega Avv. GIAN LUIGI FALCHI);

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Agli attori Z., attuali ricorrenti, che avevano giudizialmente domandato la condanna degli ex conduttori A. e T. al pagamento della somma di L. 7.100.000 per canoni ancora dovuti dopo la cessazione del rapporto locativo, i convenuti opposero che le parti avevano stabilito che il corrispettivo fosse costituito da prestazioni odontoiatriche, che essi avevano continuativamente effettuato con residuo credito a loro favore, del quale domandarono in via riconvenzionale il pagamento.

Il tribunale di Cagliari, acquisiti documenti, assunte le prove testimoniali e disposta consulenza tecnica d’ufficio, compensò i crediti fino alla concorrenza della somma domandata dagli attori e li condannò a pagare ai convenuti la differenza di Euro 1.187,85.

L’appello degli Z. è stato rigettato dalla corte d’appello di Cagliari con sentenza n. 249/2005, avverso la quale i soccombenti ricorrono per cassazione affidandosi a due motivi, cui resistono con controricorso i due intimati A.M.A. e C. F..

2. – Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

I due motivi di ricorso – con i quali sono formalmente denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 2720 c.c., art. 1362 c.c., e segg., art. 115 c.p.c., art. 2233 c.c., e ogni tipo di vizio della motivazione su punti decisivi – mirano in realtà ad un apprezzamento dei fatti, inammissibile in sede di legittimità, diverso da quello effettuato dalla corte d’appello con motivazione immune da vizi, anche nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto di condividere la stima del c.t.u. sul valore delle prestazioni mediche che, benchè effettuata in base a tariffe non ancora vigenti all’epoca in cui erano state prestate, è stata tuttavia ritenuta adeguata in relazione alla valutazione di congruità delle parcelle operata dal consiglio dell’ordine dei medici.

3.- Il ricorso è respinto.

La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dai resistenti segue la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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