Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5773 del 07/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.07/03/2017),  n. 5773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9051/2015 proposto da:

LA ROCCIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOMMASO MARCHESE giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 5686/5007 del TRIBUNALE di PESCARA,

emesso il 28/01/2015 e depositato il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Alberto Sagna (delega Avvocato Sabatino Ciprietri),

per la ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – La Roccia s.r.l. propone ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., nei confronti di F.V., avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara in data 30.1.2015, che ha respinto l’istanza (li correzione dell’errore materiale della sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 9.9.2014.

A base dell’impugnazione, la circostanza che il giudice, pur rigettando l’istanza di correzione che era stata proposta dal F., avrebbe illegittimamente “integrato” detta sentenza, affermando che la ivi contenuta condanna della soc. La Roccia s.r.l. alle spese deve intendersi inclusiva anche dell’obbligo di corrispondere l’IVA e il Contributo Cassa Previdenza ingegneri.

1.1. – F.V. resiste con controricorso.

2. – Il ricorso è manifestamente inammissibile.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l’art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 3, a tenore del quale non sono modificabili nè revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l’ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 c.p.c., è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata s utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori d giudizio (Cass. mi. 16205/13 e 5950/07).

3. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 1″.

2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale le memorie delle parti (adesiva ovviamente quella del controricorrente) non contengono argomentazioni idonee a pervenire a conclusioni di segno diverso.

In particolare, la memoria di parte ricorrente (oltre a non confrontarsi con la costante giurisprudenza di questa Corte) continua a non considerare che (anche) l’impugnabilità (straordinaria) per cassazione dipende esclusivamente dalla tipologia del provvedimento e nen dalle aspettative o dai timori che sia in grado di suscitare. Comunque motivata, l’ordinanza di rigetto di un’istanza di correzione, essendo improduttiva di modifiche di sorta sul provvedimento che ne forma oggetto, è per sua stessa definizione priva di carattere decisorio, quale che sia l’opinione del suo autore o l’uso che i destinatari si ripromettano di farne.

3. – Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

5. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente, alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie D.M. n. 55 del 2014, ex art. 2, comma 2, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2017

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