Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5773 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11476-2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato CICONTE CIARAMELLA E

PARTNERS STUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GIUSEPPE

DECOLLANZ;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 113/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– G.G. impugnava innanzi alla C.T.P. di Bari l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP (anno d’imposta 2005) emesso, previo contraddittorio endoprocedimentale, dall’Agenzia delle Entrate e fondato su studi di settore;

– la C.T.P. barese accoglieva il ricorso;

– la C.T.R. della Puglia, con la sentenza n. 113/6/13 del 5/11/2013, accogliendo l’appello dell’Amministrazione e in riforma della decisione di primo grado, confermava la legittimità dell’atto impositivo;

avverso tale decisione G.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non ha notificato controricorso, ma ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo il ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., dell’art. 116 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in combinato disposto con l’art. 2729 c.c., per avere la C.T.R. confermato l’accertamento, assunto senza aver previamente comunicato al contribuente un verbale da cui risultino le motivazioni per le quali sono state disattesi i rilievi formulati nel contraddittorio precedente, in assenza di gravi incongruenze (D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies) tra i corrispettivi dichiarati e gli studi di settore e per aver assunto questi ultimi al rango di prova.

2. Col secondo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., dell’art. 116 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in combinato disposto con gli artt. 2729 c.c., e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, per avere la C.T.R., contravvenendo al principio del giusto processo e della parità delle parti, attribuito preminente rilievo agli studi di settore rispetto alle prove offerte dal contribuente, asseritamente ignorate e disattese.

Entrambi i motivi sono inammissibili per plurime ragioni.

Innanzitutto, in violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., nell’esposizione dell’atto introduttivo risulta completamente pretermesso il fatto processuale ed è stata omessa la illustrazione di atti e documenti che, nella tesi del ricorrente, sarebbero invece rilevanti: mancano, tra l’altro, le motivazioni dell’avviso di accertamento e le statuizioni delle decisioni di merito con le relative argomentazioni, con particolare riferimento alla sentenza qui impugnata (Cass., Sez. 5 Sentenza n. 29093 del 13/11/2018, Rv. 651277-01; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398-01; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017, Rv. 644703-01).

Inoltre, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924-01) e le censure devono essere formulate con una specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556-01); al contrario, il testo dell’atto si contraddistingue per un’esposizione confusa e incomprensibile (con richiami di circostanze di fatto non illustrate e riferimenti a eterogenei documenti) e, oltretutto, non attinente alla decisione della C.T.R., con le cui ragioni non si confronta.

Infine, non si sviluppa alcuna argomentazione volta a confutare il ragionamento giuridico della pronuncia d’appello: in proposito, si ribadisce che “il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonchè l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia”. (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020, Rv. 658539-01) e che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme individuate. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020, Rv. 658610-01).

3. Il terzo motivo deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) la nullità della decisione per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione e per violazione dell’art. 111 Cost., avendo la C.T.R. reso una pronuncia contraddittoria, dapprima affermando che “l’appello è infondato e va rigettato” e, poi, nel dispositivo accolto il gravame.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018, Rv. 651108-01) e, ancora, “non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicchè, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014, Rv. 633436-01).

Nella fattispecie in esame, è agevole comprendere, in base alle esposte argomentazioni (volte alla riforma della decisione di prime cure), che il testo della pronuncia contiene un refuso, dovuto ad errore materiale, nella prima riga dei “motivi della sentenza”; è evidente, però, che la C.T.R. pugliese ha inequivocabilmente inteso accogliere l’impugnazione dell’Agenzia.

4. In conclusione, il ricorso è respinto.

5. Non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensio dell’intimata Agenzia.

Tuttavia, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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