Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5773 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5773
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23427-2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
PROVINCE 184, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA
PAIERNOSTER, rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO RONCO
MUNICCHI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA UFFICIO
TERRITORIALE DI GENOVA 1;
– intimata –
avverso la sentenza n. 798/4/018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
CASTORINA ROSARIA MARIA.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 798/4/2017 depositata il 18.6.2018 la C.T.R. della Liguria, in controversia avente ad oggetto il diniego di rimborso Irap dal 2000 al 2004 emessa dopo la riassunzione effettuata a seguito della pronuncia della ordinanza 5501/2017 di questa Corte dichiarava cessata la materia del contendere e l’estinzione del giudizio “vista la nota dell’ufficio depositata il 7.6.2017”.
Avverso la suddetta sentenza la contribuente M.M. propone ricorso per cassazione, affidando il suo mezzo a un motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.
1.Con il motivo la ricorrente deduce vizio di radicale assenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 lamentando che la CTR non ha adottato alcuna una motivazione, limitandosi ad affermare: “vista la nota dell’ufficio depositata il 7.6.2017”.
La censura è fondata.
La motivazione della sentenza nulla dice sul motivo per cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere, nè ha disposto alcunchè sulle spese legali.
Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. A tal riguardo è infatti vero che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio (da ultimo Cass.20414/2018). Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020