Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5772 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23425-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

PROVINCIE 184, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

PATERNOSTER, rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO RONCO

MUNICCHI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA, UFFICIO

TERRITORIALE DI GENOVA 1;

– intimati –

avverso la sentenza n. 799/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 799/4/2017 depositata il 18.6.2018 la C.T.R. della Liguria, in controversia avente ad oggetto il diniego di rimborso Irap 2006, 2007 e 2008 emessa dopo la riassunzione effettuata a seguito della pronuncia della ordinanza 7453/2017 di questa Corte, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente all’anno 2006 e accoglieva il ricorso relativamente alle annualità 2007 e 2008. Avverso la suddetta sentenza la contribuente M.M. propone ricorso per cassazione, affidando il suo mezzo a un motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

1.Con il motivo la ricorrente deduce vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 lamentando che la CTR non aveva adottato alcuna motivazione con riferimento alla richiesta di interessi e al rimborso del contributo unificato e aveva pronunciato una motivazione meramente apparente in relazione alla compensazione delle spese legali.

La censura è fondata.

2.La sentenza pur riconoscendo dovuto il rimborso dell’Irap versata nulla dice in relazione agli interessi legali sulle somme rimborsate nè sul rimborso del contributo unificato ed opera una compensazione delle spese legali nella misura della metà, attesa “la complessità della controversia”, senza altro aggiungere.

3.Quanto agli interessi legali sulle somme dovute a titolo di rimborso e la decorrenza degli stessi la CTR ha omesso ogni motivazione sul punto (cfr Cass. 25684/2016).

4. Quanto alle spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicita mente nella motivazione che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la complessità della controversia, il rimborso già attuato natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 22310/2017).

La liquidazione dei compensi, inoltre, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Cass.19482/2018: Cass.6306/2016).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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