Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5771 del 07/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.07/03/2017), n. 5771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22635/2014 proposto da:
AVV. R.S. – RICORSO NON DEPOSITATO NEI TERMINI DI LEGGE;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F.
(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRESCIA del 06/05/2014 nel
procedimento 21. 12457/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – L’avv. R.S. propone nei confronti del Ministero della Giustizia e dell’Agenzia delle Entrate ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 6.5.2014, quale giudice di rinvio in esito a Cass. n. 18085/12.
1.1. – Ministero e Agenzia predetti resistono con controricorso.
2. – Il ricorso è improcedibile per il mancato suo deposito, à termini dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
3. – In questo senso, pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, in base all’art. 375 c.p.c., n. 1 (analogicamente applicato)”.
2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale le parti non hanno depositato memoria.
3. – Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.
5. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, a carico del ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 800,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Core Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2017