Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5771 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30551-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

O.P., quale erede di O.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1766/05/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello erariale proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso IRPEF che la contribuente O.P., quale erede di O.A., dipendente della Banca Commerciale Italiana, aveva chiesto sull’assunto della mancata applicazione della detrazione dall’imponibile del 4 per cento dei contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dal TUIRD.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, nella formulazione vigente ratione temporis.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del TUIRD.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, e art. 48, comma 2, (ora art. 19 e art. 51), censura la sentenza impugnata per aver il giudice d’appello ritenuto che quella operata dalla banca in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo al dipendente era una ritenuta eccedentaria rispetto a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente, è fondato e va accolto. Invero, l’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079 del 2016, p. 2, pag. 5, là dove si afferma che “il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica”), essendo fiscalmente esenti a norma dell’art. 48 TUIR vigente ratione temporis (oggi art. 51) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del 2014, n. 124 e 2201 del 2018).

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione del TUIR art. 47, comma 1, e art. 48, comma 7-bis, e art. 2697 c.c., resta assorbito.

2. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza cassata e, non occorrendo accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione del diniego di rimborso.

3. Il controricorrente, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito essendosi la giurisprudenza consolidata solo in pendenza di quei giudizi.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese processuali dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA