Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5770 del 07/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.07/03/2017),  n. 5770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16170/2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PIERMARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO TAVARELLI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C.R., B.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio

dell’avvocato FABIO VERONI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MASSIMO CECIARINI, in virtù di mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1916/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 05/11/2013 e depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Premesso che M.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1916/13 della Corte d’appello di Firenze;

che le intimate B.L. e C.R.na hanno resistito con controricorso;

che attivato il procedimento camerale e depositata dal consigliere designato la relazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo vigente al 28.7.2016), il ricorrente con atto del 30.11.2016 ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia non risulta accettata;

che pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, ponendo le spese a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2;

che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sa nzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175/15);

visto l’art. 391 c.p.c..

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2017

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