Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5770 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 945/2017 R.G. proposto da:

M.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Cesare

Fornari, con domicilio eletto in Roma, via Muzio Clementi 51;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma,

Sez. Stacc. Latina, n. 2993/39/16, depositata il 17 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2020 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione con il quale era modificato il valore di un immobile acquistato dal contribuente con un atto di compravendita.

La CTP di Latina, con sentenza n. 82/6/2012, ha in parte accolto il ricorso.

Il contribuente ha proposto appello che la CTR di Roma, Sez. Stacc. Latina, con sentenza n. 2993/39/16 ha respinto.

M.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Il solo contribuente ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dal ricorrente. Questi sostiene che l’Agenzia delle Entrate avrebbe notificato detto controricorso il 1 febbraio 2017 e, quindi, oltre il termine complessivo di quaranta giorni decorrente dalla notifica del ricorso stabilito dalla vigente normativa, avvenuta il 19 dicembre 2016.

L’assunto è infondato.

Ai fini della verifica della tempestiva notifica del controricorso in cassazione, da compiersi ex art. 370 c.p.c., nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, che, a propria volta e ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve avvenire nei venti giorni dalla sua ultima notificazione, il momento perfezionativo di quest’ultima si identifica con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Cass., Sez. 3, n. 24639 del 3 dicembre 2015).

Nella specie, il ricorrente ha notificato a mezzo del servizio postale l’atto di impugnazione al MEF, all’Agenzia delle Entrate presso la sede centrale e all’Agenzia delle Entrate, direzione territoriale di Latina.

La prima notifica si è perfezionata, dal punto di vista del destinatario, con la ricezione avvenuta il 23 dicembre 2016, le altre due sono giunte a destinazione rispettivamente il 27 ed il 28 dicembre 2016.

Se ne ricava che il controricorso è tempestivo, a prescindere dal giorno che si vuole prendere in considerazione, atteso che, pure a valorizzare la data più favorevole alla tesi del contribuente, ovvero il 23 dicembre 2016, i quaranta giorni summenzionati sarebbero spirati proprio il 1 febbraio 2017.

2. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, artt. 24 e 113 Cost., perchè la CTR non avrebbe motivato in ordine alle ragioni della sua decisione, in particolare quanto alle precarie condizioni urbanistiche e catastali dell’immobile al tempo della vendita ed alla circostanza che il medesimo contribuente aveva sostenuto le spese per regolarizzare e ristrutturare il bene.

Inoltre, l’accertamento sarebbe illegittimo perchè non preceduto da sopralluogo.

La doglianza è inammissibile.

In primo luogo, si rileva che la CTR ha fondato la sua decisione sulla mancanza di specificità dei motivi di appello e sulla genericità delle contestazioni del contribuente, non idonee ad inficiare la sentenza di primo grado.

Questa ratio della pronuncia impugnata non è stata contestata dal ricorrente.

Inoltre, si osserva che la CTR ha motivato il rigetto del gravame in maniera completa, facendo espressamente propria la motivazione del giudice di primo grado (come riconosciuto dal medesimo ricorrente), che, a sua volta, aveva valorizzato la documentazione fotografica prodotta, dalla quale era emerso che il bene era in condizioni di maggiore vetustà rispetto a quello usato per la comparazione, che era situato in un vicolo senza uscita, con difficoltà di accesso e sosta, e che la zona nella quale si trovava era diversa e presentava un degrado più evidente.

La CTR ha, poi, dato rilievo, in aggiunta a ciò, alla consistenza del cespite, alla distanza da quello impiegato per la comparazione (lontano circa 700 metri) ed ai valori medi OMI.

L’insieme delle circostanze appena elencate prese in considerazione dalla CTR palesano come quest’ultima abbia chiaramente tenuto conto dello stato del bene al momento dell’acquisto e, ragionevolmente, pure degli interventi che il contribuente avrebbe dovuto porre in essere per riqualificare la res, in ragione dell’attività commerciale alla quale intendeva adibirla.

Quanto alla mancanza del sopralluogo, si sottolinea che la relativa contestazione non risulta essere stata proposta nei precedenti gradi di merito.

In ogni caso, si evidenzia che alcuna norma impone, per la categoria di accertamenti in esame, di prescindere dal metodo comparativo (nella specie, utilizzato) e di procedere ad un accesso in loco.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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