Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5770 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29732/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

EUROSERVICE s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 302/03/2018 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza n. 1300/03/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro in accoglimento del ricorso proposto dalla Euroservice s.r.l., avverso un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2008, per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’Agenzia ricorrente con il primo motivo censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello sull’erroneo presupposto che esso fosse privo di motivi specifici di impugnazione.

2.1. Il motivo è fondato, visto che la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che “nel caso di specie il “motivo” dedotto sembra una superfetazione o precisazione dei motivi di diritto esposti in primo grado e nell’avviso di accertamento, senza nulla dedurre in ordine alle argomentazioni logico-giuridiche svolte dalla C.T.P., la quale ha ricalcolato la base imponibile, secondo prudenziali regole e precisi calcoli”, laddove invece l’atto di appello richiamato e trascritto nel ricorso (ma anche allegato al medesimo) contiene doglianze niente affatto generiche, ma specificamente articolate a sostegno delle difese dell’Agenzia.

2.2. Del resto, questa Corte (cfr. Cass. nn. 32838/2018, 3025/2018, 1200/2016) ha evidenziato che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo Giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al Giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi.

2.4. Si tratta di evenienza che ricorre nel caso in esame, in cui l’appello aveva riproposto puntualmente le questioni di fatto e di diritto disattese dal primo Giudice, sulle quali la CTR ha omesso di pronunciarsi.

3. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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