Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 577 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 12/01/2011), n.577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell’avvocato

ALFIERI ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FREDDI ROMOLO;

– ricorrente –

contro

I.C.O.C. SRL P.I. (OMISSIS) in persona del Presidente del cda e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO SERGIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASTRI ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato ANDREA DEL VECCHIO con delega dell’avvocato DEL

VECCHIO SERGIO difensore della resistente che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 1990, la ICOC si chiedeva ed otteneva dal Presidente del tribunale di Ancona ingiunzione di pagamento per L. 146.044,926, oltre accessori e spese, per pagamento lavori eseguiti su un immobile sito in via (OMISSIS) su incarico dei proprietari C. e T., coniugi.

La T. proponeva opposizione avverso detto decreto, assumendo di non aver mai commissionati i detti lavori e di non essersi quindi obbligata ad alcunchè nei confronti della Società.

Lei stessa aveva chiesto la separazione personale fin da prima della firma del registro di contabilità della Ditta, apposta dal C.; chiedeva in via riconvenzionale la condanna dalla ICOC al pagamento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa. A tanto resisteva la Società.

Con sentenza del 2001, il Tribunale adito respingeva l’opposizione e regolava le spese; avverso tale sentenza proponeva appello la T. cui resisteva la ICOC. Con sentenza in data 9.12.2004 – 15.1.2005, la Corte di appello di Ancona rigettava il gravame e regolava le spese: osservava la Corte marchigiana che dalle deposizioni dei testi Ta., Gi. e Sa. emergeva chiaramente che l’incarico di eseguire i lavori era stato conferito congiuntamente dal C. e dalla T., mentre le deposizioni dei testi Ma. e C.M. erano o generiche o non affidabili, mentre la deposizione dello St. non poteva essere ritenuta attendibile, siccome in contrasto con quelle dei testi di controparte. Non era poi stato dimostrato che tra i coniugi vigesse il regime di separazione dei beni; era irrilevante l’argomento della separazione personale, atteso che l’incarico era stato congiuntamente conferito quando i coniugi erano ancora conviventi. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, la T.; la ICOC resiste con controricorso illustrato anche con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo ci si duole di violazione dell’art. 116 c.p.c. degli artt. 2733 e 2735 c.c., nonchè di omessa ad insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia; nella scrittura privata del (OMISSIS), la società avrebbe confessato stragiudizialmente di aver concluso il contratto con i solo C. e non con la T.; la censura è del tutto infondata atteso che non può attribuirsi efficacia di confessione stragiudiziale ad una ricevuta che fa riferimento ad un contratto verbale, le cui condizioni ben potrebbero essere state solo sommariamente e non quindi compiutamente riportate nella ricevuta stessa.

Quanto alla censura relativa al preteso vizio di motivazione, la stessa, riferita in modo assolutamente perplesso ad insufficienza od omissione della motivazione, termini antitetici ed espressivi quindi di una sostanziale incertezza argomentativa, non può, in tali termini, essere ritenuta ammissibile; il motivo pertanto non può trovare accoglimento.

2) Il secondo ed il terzo mezzo (rispettivamente: violazione degli artt. 177 e 189 c.c. e omessa o insufficiente motivazione sul punto della intervenuta separazione personale dei coniugi e violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione in ordina alla ammissione della prova testimoniale) sono entrambi privi di valenza ai fini che ne occupano: invero, la separazione personale tra coniugi non influisce sulla attribuibilità ad entrambi di spese sostenute nell’interesse comune, mentre la prova per testi ammessa non era volta a provare patti aggiunti o contrari ad un documento contrattuale ma a chiarire la portata delle espressioni e dei termini usati.

3) In ogni modo, la mancata compiuta riproduzione in ricorso del capitolato, non consente a questa Corte di verificare la fondatezza o meno delle argomentazioni svolte al riguardo, così violando il principio di autosufficienza del ricorso stesso, cosa questa che esime dall’esame della motivazione adottata al riguardo nella sentenza impugnata; i due motivi non possono essere pertanto accolti.

4) Il quarto mezzo, a parte la violazione dell’art. 116 c.p.c. censura per vizio di motivazione la sentenza impugnata, lamentando che la valutazione delle deposizioni dei testi escussi non sia esaustiva e che conseguentemente, il favore attribuito alle deposizioni rese dai testi addotti dalla società sia ingiustificata.

5) L’esame delle deposizioni raccolte, diligentemente riportate in ricorso suscita insuperabili dubbi circa il buon uso, da parte del giudice del merito, della discrezionalità che allo stesso è istituzionalmente attribuita al riguardo. Infatti, a prescindere dalla valenza attribuita alla deposizione del teste Z., il quale dichiara di non essere stato presente alla contrattazione, ed a quella del teste Sa. in ordine al quale è, sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni, plausibile argomentare nel senso che neppure lui abbia assistito alla contrattazione, resta inspiegabile la patente di attendibilità concessa a tutti i testi addotti dalla società e quella di inattendibilità attribuita al Ma., sulla base di una ritenuta mancata presenza alla stipula del contratto, non diversamente da quanto dichiarato dagli altri testi di controparte.

6) Anche la deposizione del teste St., il quale aveva asserito di essere stato presente al conferimento dell’incarico da parte del solo C., viene ritenuta inattendibile perchè in contrasto con le univoche deposizioni dei testi addotti dall’odierna resistente.

7) Anche la inattendibilità della figlia della ricorrente, affermata in quanto sussiste rapporto di parentela e di convivenza con la parte, ignora che la teste è figlia anche del C., mentre un astio nei confronti del padre non risulta dimostrato.

8) In definitiva, posto che la decisione assunta si fonda esclusivamente sulle deposizioni testimoniali, non può essere considerata sufficiente una motivazione basata su argomenti così fragili e ambigui per ritenere provata una circostanza decisiva; il motivo deve essere pertanto accolto e conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

9) Il quinto motivo, con cui si deduce nullità della sentenza in ragione di una motivazione solo apparente, risulta infondato in ragione delle considerazioni svolte a proposito del mezzo che precede, che dimostrano l’esistenza di una motivazione non solo apparente, anche se, come detto, insufficiente.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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