Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5769 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23543/2005 proposto da:

A.W., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA

Renato, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TUSCOLANA 404, presso lo studio dell’avvocato DE CARO

Cristoforo, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 622/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 9/02/2005, depositata il 22/02/2005;

R.G.N. 4774/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/02/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Renato TOBIA;

udito l’Avvocato Cristofaro DE CARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ricorso depositato in data 19-11-1996 innanzi al Tribunale di Roma I.P. esponeva di condurre in locazione l’appartamento sito in (OMISSIS) di proprietà di M.I. con contratto di locazione transitorio per seconda casa, stipulato in data (OMISSIS) e di aver fatto presente alla locatrice la sua esigenza di destinare l’immobile a propria abitazione principale, come di fatto era avvenuto; tanto premesso e precisato di corrispondere un canone superiore a quello legale, chiedeva la restituzione delle maggiori somme indebitamente versate, nonchè di ulteriori somme di cui si assumeva creditore nei confronti della M. per una parte del deposito cauzionale, i relativi interessi, il risarcimento dei danni per il cattivo stato dell’immobile e il rimborso di spese sopportate per alcune opere eseguite all’interno.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la M. per resistere alla domanda attrice e chiedere, a sua volta, in via riconvenzionale il rimborso di oneri accessori e il risarcimento danni subiti dall’immobile.

Il giudizio era interrotto per la morte della M. e riassunto ad iniziativa dello I. nei confronti di A.W., quale erede di M.I. e, quindi, definito con sentenza in data 21-22 maggio 2003, con cui il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, determinava l’equo canone di locazione e condannava l’ A. al pagamento in favore di I.P. della somma di Euro 33.565,78 oltre interessi legali dal dicembre 1996, al risarcimento del danno in Euro 1.936,71 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal luglio 1996 e interessi al tasso del 2% l’anno, al pagamento di Euro 230,98 oltre interessi legali dal luglio 1996 e al rimborso delle spese processuali.

1.2. La decisione, gravata da impugnazione da A.W., era confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza in data 9-2-2005 condannava l’appellante al pagamento delle ulteriori spese.

1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.W., svolgendo un triplice ordine di censure.

Ha resistito I.P., depositando tempestivo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denuncia: a) nullità del procedimento; b) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia; e) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (cfr. pag. 5 del ricorso).

1.1. Sotto il primo profilo parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza per essere stata emessa la decisione senza l’acquisizione del fascicolo di primo grado, come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata.

1.1.1. Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero costituisce principio consolidato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 23/11/2007, n. 24437;Cass. civ., Sez. 3^, 14/02/2006, n. 3181; Cass. civ., Sez. 3^, 29/03/2006, n. 7237) che nel giudizio di appello l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado svolge una funzione meramente sussidiaria, sicchè l’eventuale mancato adempimento di tale incombenza ai sensi dell’art. 347 c.p.c., da parte del cancelliere ovvero il mancato provvedimento del giudice in ordine a tale acquisizione non comporta un vizio del procedimento di secondo grado, nè della relativa sentenza. Detta mancanza può costituire motivo di ricorso per cassazione, solo allorquando il ricorrente deduca che dal fascicolo in questione il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e li indichi specificatamente; il che non è avvenuto nel caso di specie.

1.2. Con il secondo ordine di censure, prospettate sotto il profilo della contraddittoria motivazione e della violazione della norma di cui all’art. 139 c.p.c., parte ricorrente ripropone la questione della irritualità dell’atto di riassunzione, già svolta in appello, osservando che detto atto non le venne notificato nella sua residenza nel (OMISSIS), bensì a (OMISSIS), luogo di residenza della de cuius e di una propria parente, che sarebbe l’attuale proprietaria dell’immobile per cui è causa. A tal riguardo osserva che – dichiarando di essere residente all’estero da decenni e in mancanza di prova sull’attuale proprietà dell’immobile di (OMISSIS) – essa appellante aveva “implicitamente” contestato “l’inesistenza” di qualsiasi rapporto con il portiere dello stabile, cui l’atto venne consegnato; lamenta, dunque, che la Corte di appello abbia posto a carico di essa appellante l’onere di dimostrare l’inesistenza della sua dimora di fatto in (OMISSIS), laddove, al contrario, l’onere di dimostrare i presupposti per la rituale notificazione di cui all’art. 139 c.p.c., avrebbe dovuto far carico al notificante.

1.2.1. Il motivo non merita accoglimento, ancorchè la motivazione della decisione impugnata (per il vero, quantomeno stringata sul punto) richieda qualche puntualizzazione.

Valga considerare che ai sensi dell’art. 43 c.c., comma 2, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale: non, dunque, quello in cui risulta averla in base alle risultanze anagrafiche, che rivestono valore meramente presuntivo, ma quello in cui effettivamente dimora. A tale luogo fa evidentemente riferimento l’art. 139 c.p.c., laddove stabilisce che la notifica deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario “ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”. Ne consegue, secondo un orientamento univoco di legittimità e di merito, che la notificazione della citazione è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario dell’atto, nonostante le diverse risultanze anagrafiche (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. 1^, 12/04/2006, n. 8523; Cass. civ., Sez. 2^, 16/11/2006, n. 24422).

Nel caso di specie la Corte di appello ha, per l’appunto, ritenuto che, sul dato anagrafico, prevalesse la residenza di fatto dell’appellante, posto che il portiere dell’edificio di (OMISSIS) si era ricevuto l’atto e aveva assunto l’obbligo di consegnarlo alla destinataria, rendendo in tal modo rituale la riassunzione. In altri termini i giudici di merito hanno ritenuto conforme a legge la notificazione dell’atto di intimazione, perchè, nonostante Roma non corrispondesse alla residenza anagrafica dell’ A., il luogo era, comunque, quello dell’effettiva residenza della destinataria, come si ricavava dalla circostanza che il portiere dello stabile aveva accettato l’incarico della consegna dello stesso atto nella precaria assenza della medesima e si era assunto la correlativa responsabilità, in tal modo confermando la sussistenza dei presupposti (attestati dal pubblico ufficiale notificante) di cui all’art. 139 c.p.c., comma 3, non rilevando in senso contrario le risultanze anagrafiche, atteso il carattere meramente dichiarativo delle medesime.

1.2.2. D’altra parte la corretta individuazione del luogo di residenza effettiva del destinatario della notificazione e, dunque, la verifica della validità della notificazione, può avvenire attraverso qualunque fonte di convincimento anche presuntiva, considerato il valore meramente dichiarativo delle risultanze anagrafiche (in questo senso: Cass. 26 maggio 1999, n. 5076). In ogni caso, l’accertamento della residenza, domicilio o dimora del destinatario della notificazione compiuto dal giudice di merito non è censurabile in Cassazione – se non per vizi della relativa motivazione – in funzione dello scrutinio di validità della notifica dell’atto di citazione, trattandosi di accertamento in fatto riservato al giudice di merito (Cass. 28 settembre 2004, n. 19416).

1.2.3. Da questi principi si ricava che l’affermazione della Corte di appello di Roma, che l’atto di riassunzione era stato regolarmente notificato in (OMISSIS) è insuscettibile di censura sotto il profilo di diritto, mentre l’individuazione dello stesso luogo come residenza effettiva dell’ A. avrebbe dovuto essere contrastata con la specifica deduzione di vizi della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente, invece, inammissibilmente, oppone in termini meramente assertivi “l’inesistenza” di qualsiasi legame con il consegnatario dell’atto, peraltro attraverso il richiamo a dati extratestuali (quale ad es. il preteso trasferimento della proprietà dell’immobile ad una parente), non verificabili in questa sede, tentando di accreditare una valutazione meramente alternativa rispetto a quella adottata, con motivazione indubbiamente succinta, ma, comunque, sufficiente dai giudici del merito.

1.3. Con l'”ulteriore motivo di doglianza” sub n. 3 in ricorso si lamenta l’accoglimento della domanda, pur in mancanza di prova di un accordo simulatorio in ordine alla misura del canone e di contestazioni sull’equo canone. In particolare la ricorrente deduce che il contratto di locazione venne sottoscritto per esigenze di natura transitoria dallo I., il quale, nell’occasione, avrebbe allegato documentazione anagrafica relativa alla sua abitazione primaria; contesta, inoltre, di essere stata resa edotta che l’immobile sarebbe stato destinato ad abitazione principale e osserva che la transitorietà delle esigenze abitative deve sussistere al momento della conclusione del contratto, senza che rilevino eventi successivi che possano avere reso stabile una esigenza inizialmente sorta come precaria e contingente; per altro verso assume di aver contestato, all’atto della costituzione in giudizio da parte di essa appellante, “a puro titolo di cautela”, anche i conteggi dell’equo canone.

1.4. “A fondamento della erroneità” della sentenza impugnata si rileva, altresì, sub n. 4 in ricorso che non è stata provata la qualità di erede della ricorrente e che la responsabilità patrimoniale della stessa è stata fatta discendere dal fatto di essere proprietaria dell’immobile da epoca antecedente alla stipula della locazione.

1.4.1. La doglianza riguarda il punto della decisione impugnata che ha riconosciuto il valore probatorio della documentazione versata in atti e non contestata, rilevando, in base ad essa, che l’immobile locato non era pervenuto in eredità all’ A. dalla madre M.I. (originaria convenuta): ciò in quanto l’ A. aveva acquistato l’immobile in questione nell’anno (OMISSIS) dall’allora proprietaria soc. Liwilmex 11 Etablissment (il cui legale rappresentante era la M.), pur rimanendo lo stesso nella disponibilità della M., che nel (OMISSIS) lo aveva concesso in locazione a I.P.. Al riguardo i giudici di appello hanno precisato che “la mancanza della qualità di erede della de cuius per l’appartamento in esame (da parte dell’ A.) non comporta la sua mancanza di legittimazione passiva, essendo la stessa proprietaria dell’immobile, di cui ha consentito la disponibilità all’originaria locatrice” (pag. 9 sentenza).

1.4.2. In contrario senso la ricorrente osserva che la sentenza impugnata svolge una lunga, quanto inutile dissertazione sull’efficacia probatoria della produzione documentale non contestata, senza far comprendere, però, in virtù di quale norma o di quale motivazione di ordine giuridico l’essere proprietari dell’immobile locato può costituire il concretarsi dell’obbligo patrimoniale suddetto.

1.5. Le suesposte censure – che, per i profili di inammissibilità che presentano risultano, per buona parte, suscettibili di trattazione unitaria – non meritano accoglimento.

1.5.1. Innanzitutto si osserva che i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata richiesti a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., impongono, da un lato, la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo di ricorso per cassazione – tra quelli tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto, dall’altro, l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la impugnata sentenza, nonchè l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza. In particolare devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (cfr. Cass. civ. sez. lav.

6/07/2007 n. 15263; Cass. civ., Sez. 3^, 19/08/2009, n. 18421). Nella stessa ottica è stato affermato che, quando nel ricorso per cassazione, pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile poichè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851).

1.5.2. Orbene – questi i principi rilevanti sul punto – appare chiaro che le censure da ultimo riassunte non rispondono ai requisiti indicati. Invero la ricorrente – dopo aver preannunciato a pag. 5 del ricorso un triplice ordine di censure (come già si è detto nella parte iniziale della presente motivazione), lamentando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione di non meglio precisate “norme di diritto” – ha, poi, esposto come risulta dalla sintesi sopra svolta, sub nn. 3 e 4 dello stesso ricorso, una serie disparata di deduzioni, attinenti al merito della decisione impugnata, senza neppure precisare la natura del vizio specificamente dedotto, nè tantomeno individuare le norme eventualmente violate, finendo genericamente per lamentare “l’erroneità” della sentenza impugnata.

1.5.3. Per completezza – con più specifico riferimento alle censure attinenti alla determinazione del canone legale – vai la pena di aggiungere che le deduzioni di parte ricorrente si rivelano del tutto inappaganti anche sotto il profilo del principio dell’autosufficienza, desumibile dall’art. 366 c.p.c., in base al quale il ricorso per cassazione deve contenere tutte le allegazioni, eccezioni ed elementi di fatto e diritto necessari per illustrare alla Corte regolatrice le doglianze del ricorrente e le ragioni della statuizione di cassazione della pronuncia gravata. Invero dalla sentenza impugnata risulta che l’appellante si era limitata a contestare che la locatrice avesse avuto la volontà di eludere ^la L. n. 392 del 1978; e a tanto la Corte di appello ha risposto, rilevando che la prova del mancato rispetto della legge sull’equo canone si evinceva dallo stesso contenuto del contratto di locazione in cui il canone era stato stabilito in misura superiore a quella legale.

A fronte di questa sia pur succinta motivazione, le censure prospettate sub n. 3 in ricorso, come “ulteriore motivo di doglianza”, non appaiono rispettose dei canoni di cui all’art. 366 c.p.c., posto che parte ricorrente non riporta gli esatti termini nei quali aveva dedotto la carenza della prova dell’accordo simulatorio innanzi al giudice di appello e fa, per giunta, ricorso a dati extra- testuali (quale la pretesa allegazione di certificazione anagrafica relativa all’abitazione primaria dello I.), qui non verificabili come tali, per prospettare una diversa soluzione in fatto ad essa più favorevole; propone, inoltre, in termini confusi una questione nuova, quale quella di un possibile mutamento della destinazione iniziale dell’immobile locato (questione, che andrebbe, comunque, risolta contrariamente a quanto sembra supporre la ricorrente – in conformità al principio della corrispondenza del regime giuridico con quello della destinazione effettiva, alla stregua della L. n. 392 del 1978, art. 80); infine, fa menzione di una “cautelativa” contestazione della misura del canone legale, senza neppure precisare se e quali parametri di determinazione dello stesso canone siano stati specificamente impugnati.

1.5.4. Con più specifico riferimento all’altra censura concernente la responsabilità patrimoniale della ricorrente per le somme indebitamente percette dalla madre – pur ribadendosi il profilo di inammissibilità sub 1.5.1. e 1.5.2. – pare opportuno precisare che la sentenza di primo grado, confermata in appello, deve ritenersi emessa nei confronti dell’odierna ricorrente, quale erede di M.I. (posto che, in tale qualità, il giudizio era stato riassunto nei confronti dell’ A., dopo la morte della madre, originaria convenuta) e non già come ipotizzato da parte ricorrente, sulla base dell’equivoco passo della decisione impugnata sopra riportato, per il semplice fatto di essere “proprietaria” dell’immobile (da altri) locato.

In realtà – precisato che in presenza dei presupposti per la delazione legittima le generiche deduzioni della ricorrente non appaiono idonee a far dubitare della legittimatio ad causam della medesima – il riferimento alla “mancanza di prova” della qualità di erede dell’ A. contenuto della sentenza impugnata appare a ben guardare circoscritto al solo immobile locato. In altri termini ciò che i giudici di appello hanno escluso è non già che l’ A. fosse erede della M., quanto piuttosto che l’appartamento di cui trattasi le fosse pervenuto in eredità dalla madre (avendolo dalla stessa acquistato in vita). Il che non esclude – una volta accertato che era stata la M. ad avere avuto la disponibilità dell’immobile, concedendolo in locazione allo I. (in conformità al principio per cui la concessione in locazione di un immobile non costituisce atto esclusivo del proprietario, potendo legittimamente assumere la veste di locatore colui che ha la mera disponibilità del bene medesimo) – che, per le somme indebitamente percette dalla stessa locatrice, risponda la sua erede, in quanto subentrata in tutte le posizioni attive e passive della originaria convenuta.

Così precisati i termini della questione, la censura all’esame si rivela, comunque, infondata.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Si ravvisano giusti motivi – avuto riguardo alla ravvisata esigenza di puntualizzare e chiarire taluni punti della decisione impugnata – per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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