Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5769 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5599/2016 R.G. proposto da:

Selex Sistemi Integrati spa in liquidazione e Finmeccanica spa,

rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Gemma, con domicilio eletto

in Roma, via di Villa Patrizi 13;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma,

n. 4489/VI/15, depositata il 5 agosto 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2020 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Selex Sistemi Integrati spa ha impugnato un avviso di accertamento con il quale era rideterminato un maggior imponibile ai fini IRES per l’anno 2007.

La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6544/61/14, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4489/6/15, ha accolto integralmente.

Selex Sistemi Integrati spa in liquidazione e Finmeccanica spa hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le società ricorrenti hanno depositato memoria attestante l’avvenuto pagamento del debito tributario oggetto di causa.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite vanno compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., alla luce dell’esito del giudizio.

Per la stessa ragione, deve ritenersi non sussistano le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per le ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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