Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5769 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29707-2018 R.G. proposto da:

M.C., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Ettore ANDOLFO, presso il cui studio legale

sito in Napoli, al corso Ferrovia, n. 1, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore:

– intimata –

avverso la sentenza n. 5893/27/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Il ricorrente impugna per cassazione, con un unico motivo, cui non replica l’intimata, la sentenza della CTR della Campania, in epigrafe indicata, nella parte in cui i giudici di appello, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 11107 del 2017, liquidava in suo favore, vittorioso nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, l’importo complessivo di 1.200,00 Euro “per le spese di tutti i gradi di giudizio”.

Il motivo è fondato e va accolto.

Pare opportuno preliminarmente precisare che, ancorchè il motivo di ricorso non rechi l’indicazione delle norme di legge violate, lo stesso deve ritenersi ammissibile alla stregua del condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, non è inammissibile l’impugnazione per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la cui presenza non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicchè la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21819 del 20/09/2017, Rv. 645629 – 01). Ipotesi, quest’ultima, che nella specie non ricorre atteso il chiaro contenuto delle ragioni di censura mosse alla sentenza impugnata, ridondanti nella violazione dell’art. 91 c.p.c. e della L. n. 794 del 1942, art. 24.

Venendo, quindi, al merito della vicenda processuale, il mezzo di cassazione è fondato e va accolto.

E’ fermo e condivisibile principio giurisprudenziale quello secondo cui nella liquidazione delle spese processuali il giudice è tenuta ad osservare i minimi tariffari e l’inosservanza degli stessi, senza peraltro alcuna motivazione a riguardo, si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancita dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, (in tal senso, Cass. ord. 11 aprile 2014 n. 8517; Cass. n. 8824 del 2017, in motivazione; Cass. n. 22991 del 2017; Cass. n. 12537 del 2019).

Si è quindi precisato che “In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, giusta la L. n. 794 del 1942, art. 24” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8824 del 05/04/2017, Rv. 643908; conf. Cass., n. 19318 del 2017; Cass. n. 20604 del 2015; Cass. n. 18906 del 2013).

Dai citati arresti giurisprudenziali discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese processuali con rinvio alla competente CTR perchè provveda a nuova liquidazione attenendosi ai principi sopra enunciati anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese processuali e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA