Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5768 del 07/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.07/03/2017),  n. 5768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29623/2015 proposto da:

U.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO, 23,

presso lo studio dell’avvocato FLAMINIA AGOSTINELLI, che lo

rappresenta e difende in virtù procura speciale in calce alla

comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1602/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 14/09/2015 e depositato il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Flaminia Agostinelli, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

Con decreto monocratico emesso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, la Corte d’appello di Perugia accoglieva la domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della Giustizia da vari ricorrenti, senza tuttavia provvedere sulla domanda che, tra questi, aveva proposto anche U.L..

L’opposizione di lui formulata ai sensi dell’art. 5-ter stessa legge era dichiarata improponibile dalla medesima Corte d’appello. La quale osservava che l’avvenuta notifica del ricorso e del decreto monocratico all’Avvocatura dello Stato, nella specie effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 1 detta legge a nome di tutti gli originari ricorrenti, incluso U.L., era alternativa alla (e dunque preclusiva della) opposizione ex art. 5-ter stessa legge.

La cassazione di tale decreto è chiesta da U.L. sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo espone la violazione o falsa applicazione L. n. 89 del 2001, art. 5, commi 1 e 3 e artt. 102 e 103 c.p.c., in quanto, si sostiene, la domanda di U.L. non era stata nè accolta nè respinta con il decreto monocratico, ma semplicemente ignorata; nè tra questi e gli altri ricorrenti sussisteva ipotesi di litisconsorzio necessario.

2. – Il secondo mezzo allega la violazione degli artt. 111 Cost., comma 2 e artt. 6 e 13 CEDU, lamentando che il decreto impugnato abbia ritenuto una, in realtà inesistente, inscindibilità tra le azioni di equa riparazione proposte dai vari ricorrenti, che avevano dato luogo a cause (soltanto) soggettivamente cumulate tra loro per ragioni di connessione oggettiva.

3. – Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono.

La Corte territoriale non ha considerato che la pur indiscussa alternatività tra notifica del decreto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 3 (che implica acquiescenza) ed opposizione ad esso ex art. 5-ter stessa legge (che attua la volontà di provocarne la revoca), presuppone necessariamente che il decreto si sia pronunciato sulla domanda. Diversamente, poichè l’omessa pronuncia su questione non pregiudiziale (come ad evidenza quella di specie) non provoca il giudicato nè esplicito nè implicito (cfr. per tutte, Cass. n. 14999/00), è fuor di luogo discettare di acquiescenza, questa non potendosi predicare in difetto (dell’ipotesi) di quello.

Pertanto, la notifica del decreto monocratico, quantunque erroneamente effettuata anche a nome del litisconsorte sulla cui domanda il giudice non si sia pronunciato – com’è indiscusso sia avvenuto nella specie – non preclude l’opposizione a nome di lui per far valere il vizio d’omessa pronuncia.

4. – Fondato il primo motivo, resta assorbite l’esame del secondo mezzo, che null’altro contiene se non un’ulteriore argomentazione tecnico-giudica sul medesimo vizio.

5. – Di qui, in accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2017

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