Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5767 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34746-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO

n. 8, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO ALESSI;

– controricorrente –

contro

V.G., S.A.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20024/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace, pronunciando sulla domanda di risarcimento danni da sinistro stradale promossa da M.G. nei confronti della società Genialloyd, della s.p.a. Sara Assicurazioni e di V.G. e S.A.R., rigettò la domanda proposta contro la Genialloyd ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, ritenendo non provato lo scontro tra veicoli, e dichiarò inammissibile la domanda proposta in via subordinata, ai sensi della stessa norma, nei confronti della Sara Assicurazioni e di V.G. e S.A.R., ritenendo che le domande fossero tra loro alternative.

Detta sentenza passò in giudicato.

2. Successivamente M.G. tornò a proporre domanda di risarcimento danni, per il medesimo sinistro stradale, nei confronti della s.p.a. Sara Assicurazioni e di V.G. e S.A.R., sulla premessa che la precedente sentenza non fosse ostativa ad un nuovo giudizio.

Espose, a sostegno della domanda, che, mentre percorreva una strada con diritto di precedenza nel Comune di (OMISSIS) a bordo del suo motoveicolo, la S., alla guida della vettura di proprietà del V., si era immessa sulla sua strada, provenendo da una via laterale, senza osservare l’obbligo di precedenza.

Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione la quale rilevò che la domanda di cui all’art. 149 cit., era alternativa a quella di cui al medesimo D.Lgs., art. 148, e chiese comunque il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace di Roma dichiarò la domanda improcedibile, essendo stata tale domanda già proposta.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’attore soccombente e il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2019, ha rigettato l’appello ed ha compensato le spese di giudizio.

Ha premesso il Tribunale che la precedente sentenza passata in giudicato non era entrata nel merito della dinamica dell’incidente e si era soltanto limitata ad affermare l’assenza di un presupposto per poter agire ai sensi del citato art. 149 (cioè il contatto tra la moto e il veicolo), per cui la decisione del Giudice di pace era da ritenere errata laddove aveva ritenuto che si fosse in presenza di un giudicato idoneo a precludere la riproposizione di analoga domanda.

La domanda, esaminata nel merito, è apparsa al Tribunale infondata. Dalle prove assunte risultava infatti non provata la circostanza che vi fosse stato un contatto tra la moto e l’autovettura; nel fascicolo di primo grado, inoltre, non era stato prodotto il verbale dell’udienza del 14 novembre 2013 nella quale era stata assunta la deposizione di un testimone. Per cui l’unica certezza desumibile era che l’incidente si fosse verificato per colpa esclusiva del M., il quale era caduto dopo aver effettuato una frenata in prossimità dell’incrocio nel quale si stava immettendo il veicolo condotto dalla S.; in presenza di una traccia di frenata della moto, la quale era caduta a terra in assenza di urto, era da ritenere che la stessa procedesse ad una velocità non consona allo stato dei luoghi; il che consentiva di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità tra i due mezzi.

4. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre M.G. con atto affidato a cinque motivi.

Resiste la s.p.a. Sara Assicurazioni con controricorso.

Gli intimati V.G. e S.A.R. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 345,320 c.p.c., e art. 183 c.p.c., comma 7, con conseguente errata declaratoria di inammissibilità della produzione dei verbali di udienza nel giudizio di secondo grado.

Osserva il ricorrente che il Tribunale non avrebbe potuto decidere nei termini in cui ha deciso senza tenere conto di quanto dichiarato dalla teste D.C.N., udita in contraddittorio delle parti nella causa oggetto della prima decisione, passata in giudicato. Nell’atto di appello, infatti, era stata richiesta l’acquisizione del relativo verbale o, in subordine, l’esame della D.C. come testimone; e poiché il Giudice di pace aveva deciso nel senso dell’inammissibilità senza fissare l’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., nessuno sbarramento probatorio si era determinato e l’appellante aveva diritto a che il giudice d’appello si pronunciasse sull’ammissibilità delle prove richieste.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 183 c.p.c., comma 7, con conseguente omessa pronuncia in ordine a tutte le istanze istruttorie formulate in calce all’atto di appello.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia in ordine a tutte le richieste istruttorie da lui formulate, indicate in calce all’atto di appello. Il Tribunale, cioè, anziché limitarsi ad osservare che non vi erano “altri elementi valutabili”, una volta esclusa la possibilità di acquisire i verbali del precedente giudizio, avrebbe dovuto pronunciarsi sull’ammissibilità dei mezzi di prova richiesti.

3. I due motivi sono fondati.

Osserva la Corte che, essendosi il Giudice di pace limitato a ritenere la domanda inammissibile per esistenza di un precedente giudicato, il Tribunale, una volta superata quella decisione siccome ritenuta erronea, avrebbe dovuto esaminare le richieste istruttorie delle parti; tenendo conto del fatto che l’ammissibilità delle stesse non era stata esaminata dal giudice di primo grado.

Tale osservazione vale sia per la deposizione della teste D.C., della quale il Tribunale avrebbe potuto, se del caso, disporre una nuova audizione, sia per la richiesta di acquisizione dei verbali di cui al precedente giudizio, deciso con la prima sentenza passata in giudicato. L’appellante, infatti, aveva sollecitato sia l’esame della teste che l’acquisizione dei verbali suddetti, per cui la scelta tenuta dal Tribunale ha finito, in sostanza, col precludere alle parti la possibilità di dimostrare il fondamento delle rispettive domande, in particolare impedendo che si procedesse all’istruttoria.

Ne’ può sostenersi, come afferma la società di assicurazione nel controricorso, che il ricorso difetti di autosufficienza, posto che in esso si evidenzia come le richieste di prova fossero state già poste in sede di appello, senza che la sentenza impugnata le abbia esaminate; tanto più che l’art. 350 c.p.c., prevede esplicitamente la possibilità che nel giudizio di appello si proceda all’assunzione dei mezzi istruttori.

4. L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento degli altri.

5. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, il quale procederà all’esame delle richieste istruttorie dell’appellante per valutarne l’ammissibilità.

Al giudice di rinvio è demandato il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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