Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5767 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 03/03/2021), n.5767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9219-2017 proposto da:

LA VELLETRI SERVIZI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENAGRICOLA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI

4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONETTA ROTTIN;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI VELLETRI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5998/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società Velletri s.p.a., in persona del L.R., concessionaria del Comune di (OMISSIS) ricorre sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza n. 5998/2016 della CTR del Lazio – depositata il 13 ottobre 2016 – che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale proposto dall’ente concessionario, in virtù della carenza di legittimazione passiva dell’ente concessionario, nonchè di quello incidentale proposto dalla contribuente Genagricola s.p.a..

L’ente contribuente resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Preliminarmente deve essere disattesa l’istanza proposta dalla contribuente diretta ad ottenere la declaratoria della cessazione della materia del contendere, per avere la società Velletri Servizi s.p.a. sgravato l’ingiunzione di pagamento e riconosciuto la natura agricola delle aree oggetto dell’avviso di accertamento ICI, riducendo l’importo di cui all’originaria ingiunzione corrisposto mediante piano rateale con procedura di definizione agevolata di cui alla L. n. 58 del 2019.

In realtà, come chiarito dalla concessionaria, a seguito della sentenza della CTP, nelle more dell’appello, la società Velletri dava esecuzione alla pronuncia dei primi giudici, provvedendo al discarico del tributo relativo all’ingiunzione opposta, che ammontava ad Euro 79.893,20, ed emetteva altra ingiunzione di importo pari ad Euro 5.940,15, senza con ciò voler fare acquiescenza al decisum della CTP, la cui sentenza era stata dalla stessa gravata dinanzi alla CTR. Tanto che la anche la successiva ingiunzione in rettifica veniva impugnata dalla contribuente.

La Corte sulla questione ha già affermato che nel contenzioso tributario lo sgravio della cartella di pagamento, ancorchè riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall’ufficio all’esito del controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell’appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell’impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato (Cass., sent. n. 6334 del 2016). L’orientamento affermato esita da un percorso interpretativo, condiviso da questo Collegio, che parte dalla considerazione della irrilevanza sugli atti prodromici dello sgravio del ruolo e della cartella dopo la sentenza di primo grado (favorevole al contribuente), riconducibile non al riconoscimento delle avverse ragioni, e dunque alla acquiescenza alla pronuncia, ma più semplicemente alla opportunità di evitare le ulteriori conseguenze di una fase esecutiva (così Cass., sent. n. 24064 del 2012, che afferma l’irrilevanza dello sgravio rispetto all’avviso di liquidazione, atto prodromico non annullato in autotutela; Cass., sent. n. 21590 del 2015, che nega l’effetto di acquiescenza o, rispettivamente, di giudicato esterno nel giudizio che ha per oggetto l’impugnazione dell’atto presupposto, per l’ipotesi dello sgravio della cartella di pagamento in provvisoria ottemperanza alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente e persino per l’ipotesi della mancata impugnazione della sentenza che abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere). In conclusione l’eccezione non è fondata e va rigettata.

Quindi, per la corretta cessazione della materia del contendere è necessario che le parti abbiano preso atto della mutata situazione sostanziale portata in giudizio. E’ sufficiente che una sola delle due parti non aderisca perchè non possa essere emessa una pronuncia di cessazione. (Cass. n. 24738/2013; n. 6764/2020).

3. Passando ora al merito della controversia, con il primo motivo si lamenta la violazione delle norme in materia di legittimazione ad agire e resistere in sede giurisdizionale, nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, e art. 112 c.p.c., per avere i giudici regionali erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale proposto dalla concessionaria, sul presupposto che essa non avesse titolo per contestare nel merito le statuizioni relative all’an della pretesa tributaria, trattandosi di doglianze che avrebbe dovuto sottoporre l’amministrazione comunale alla Commissione tributaria.

Deduce sul punto che essa aveva predisposto e notificato l’avviso di accertamento sulla base del rapporto concessorio con il Comune di (OMISSIS) e tanto basta ad affermarne la legittimazione a stare in giudizio.

4. Con la seconda censura, la ricorrente prospetta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4, e dell’art. 101c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 73 c.p.c., comma 3, per avere il decidente omesso di concedere alle parti un termine per controdedurre sul vizio – carenza di legittimazione attiva – rilevato d’ufficio, violando in tal modo il principio del contraddittorio e le norme indicate in rubrica preposte alla sua tutela.

5. Con il terzo mezzo così rubricato ” art. 360 c.p.c., n. 5; omesso esame cica un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; error in iudicando: motivazione illogica e perplessa; difetto di istruttoria; violazione dei principi generali in tema di valenza probatoria degli atti della P.A. e delle delibere comunali; violazione dei principi in tema di classamento delle aree”, la società concessionaria ripropone la questione di merito, oggetto dei motivi di gravame, relativa alla debenza della pretesa tributaria e alla irrilevanza di delibere comunali adottate successivamente all’anno di imposta 2011, oggetto dell’avviso opposto.

6. La prima censura è fondata, assorbite le altre.

Va premesso che questa Corte ha più volte ribadito il principio generale per cui in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario e, quindi, quest’ultimo è il soggetto tenuto all’emissione dell’avviso di accertamento e all’introito diretto del gettito tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di applicazione-gestione-riscossione del tributo (Cass. 2017 n. 17491; 26401/2019; 7794/2019)

Non varrebbe obiettare che, trattandosi di materia impositiva, la legittimazione all’accertamento non potrebbe che spettare, in via esclusiva, all’ente pubblico in quanto titolare della relativa pretesa; oltre che destinatario finale dell’introito.

6.1 Va infatti considerato che non si verte, nella specie, di estrinsecazione autoritativa di attività impositiva; bensì di attuazione in concreto di una pretesa impositiva i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati, in effetti, precedentemente tutti individuati proprio dal Comune, nell’osservanza di quanto stabilito dalla legge. In altri termini, se è vero che l’attività impositiva delegata dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva all’ente locale, inteso quale soggetto attivo e responsabile dell’imposizione, altrettanto indubbio è che l’emissione dell’avviso di accertamento non rientra nell’esercizio di siffatta attività, quanto in quella di gestione e recupero del tributo secondo la disciplina già emanata dallo stesso Comune.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “in tema di ICI, ove il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, affidi il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato non al Comune, ma al concessionario al quale è pertanto conferita non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicchè, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l’onere di specificarne i profili di illegittimità”.(Cass. n. 24276/2019; Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017; n. 6772 del 2010).

6.2 Lo stesso principio è inoltre desumibile – sebbene a contrario – anche da quella giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ex art. 49: dalla quale si evince che, fermo restando il potere del Comune di accertare e riscuotere la tassa di smaltimento (TARSU) in vigore prima della sua sostituzione ad opera della tariffa (TIA), tale potere va invece riconosciuto – all’esito del regime transitorio di introduzione di quest’ultima, come qui rilevante – proprio al “soggetto che gestisce il servizio” in forza di concessione; e ciò anche per quanto concerne la legittimazione processuale nelle relative controversie (Cass. 4893/13; 1179/04).

Erroneamente, pertanto, la CTR ha escluso la legittimazione processuale della concessionaria.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in altra composizione, sede nella quale potrà essere riproposta la questione di merito sollevata dalla concessionaria.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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