Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5767 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29042-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Gioia VACCARI,

presso il cui studio legale, sito in Roma, al viale Gioacchino

Rossini, n. 18, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

e contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente in carica;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2783/11/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione, con il ministero di un avvocato del libero foro, ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria, cui non replicano gli intimati, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR campana confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato, per intervenuta prescrizione triennale, le cartelle di pagamento emesse nei confronti del contribuente per il recupero di tasse automobilistiche dal medesimo non pagate con riferimento a diversi anni d’imposta.

Va preliminarmente rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso perchè proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione con il ministero di un avvocato del libero foro.

Le Sezioni unite di questa Corte nella recente sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:

– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato R.D. n. 1933 del 1933, art. 43, comma 4;

– di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;

“quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Orbene, precisato che il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.1, che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nelle “liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria”, e che nella specie non vengono in rilievo “questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, nè è stato dedotto e provato che l’Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il patrocinio, è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’ADER, che rende superfluo esaminare ed addirittura riferire i motivi di ricorso proposti.

Non vi è ragione di provvedere sulle spese processuali stante la mancata costituzione in giudizio degli intimati.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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