Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5766 del 10/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– ricorrenti –
contro
G.d.M.P.A., in qualità di erede di
G.d.M.P.A., elettivamente domiciliata in
Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avv. Piacentino Roberto, con studio in Torino, Corso Re Umberto
I, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Liguria (Genova), Sez. 7, n. 40/7/05, del 12 aprile 2005, depositata
il 24 maggio 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio
dell’8 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per manifesta fondatezza;
Letto il ricorso concernente una controversia relativa
all’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione
ad una istanza di rimborso parziale delle imposte ipotecaria e
catastale relativamente ad una dichiarazione di successione il cui
asse ereditario comprendeva immobili di interesse storico-artistico
che dovevano essere esclusi dalla tassazione;
Letto il controricorso, illustrato anche con memoria.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Che debba essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Genova (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (così come il ricorso per cassazione) spettava alla sola Agenzia. Sul punto va disposta la compensazione delle spese stante il consolidamento del principio affermato in epoca successiva alla proposizione del ricorso;
Rilevato che con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza d’appello per aver erroneamente affermato l’identità tra la base imponibile ai fini dell’imposta di successione e la base imponibile ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale;
Ritenuto che tale motivo sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione dei beni culturali dall’imposta sulle successioni, prevista dagli D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 12 e 13, non si comunica anche alle imposte ipotecaria e catastale, diversi essendo il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell’esenzione. Sebbene, infatti, il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10, individuino la base imponibile dell’imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni, l’art. 2, comma 2, cit. mostra di voler assoggettare comunque a tassazione il trasferimento (inter vivos o mortis causa) dei beni, facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione da una delle imposte parametro (o di sua determinazione in misura fissa), al valore virtuale che i beni vengono ad assumere nell’ambito dell’imposta parametro, indipendentemente dall’esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa” (Cass. n. 8977 del 2007).
Ritenuto che il ricorso debba essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata e che, ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente;
Ritenuto che in ragione del fatto che il principio enunciato è stato affermato in epoca successiva alla proposizione del ricorso sia giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010