Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5765 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. III, 22/02/2022, (ud. 24/01/2022, dep. 22/02/2022), n.5765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21847/2019 R.G. proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ope legis la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 650/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 17/01/2019;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 24/01/2022 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.M. ricorre, affidandosi ad atto articolato su quattro motivi e notificato in data 11/07/2019, per la cassazione della sentenza n. 650 del 17/01/2019 del Tribunale di Napoli, con cui la sua contestazione di un’ipoteca esattoriale iscritta ai suoi danni è stata qualificata opposizione agli atti esecutivi e dichiarata inammissibile per tardività;

l’intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione ritiene di resistere con atto di costituzione non notificato ad alcuno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente articola quattro mezzi di censura, lamentando:

– col primo, “violazione – falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c.”: in estrema sintesi sostenendo che la contestazione dell’ipoteca esattoriale non integra un’opposizione esecutiva, ma un’ordinaria azione di cognizione di accertamento;

– col secondo, “violazione – falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1 e art. 617 c.p.c.”: in via subordinata, invocando la qualificazione della domanda come opposizione ad esecuzione;

– col terzo, “violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 86…; nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria non preceduto dalla notifica della comunicazione preventiva”: sostenendo un vizio della motivazione per omesso rilievo della mancata previa comunicazione dell’iscrizione stessa;

– col quarto, “violazione/errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77… nullità dell’ipoteca per inesistenza delle cartelle esattoriali prodromiche per annullamento”: contestando la rilevanza del passaggio in giudicato delle pronunce di annullamento delle cartelle esattoriali a base dell’opposta iscrizione ipotecaria;

il primo motivo è fondato, con assorbimento dei successivi;

e’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che “l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, si pone come procedura alternativa all’esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell’esattore ad iscrivere l’ipoteca assume le forme di un’azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.” (Cass. 22/12/2015, n. 25745; Cass. ord. 22/05/2017, n. 12769);

le ulteriori argomentazioni del giudice del merito sono ultronee ed irrilevanti, poiché egli si era già spogliato della potestà giurisdizionale di esaminarle, una volta, benché erroneamente, dichiarata l’inammissibilità della domanda (giurisprudenza fermissima, fin da Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840);

la gravata sentenza va quindi cassata, con rinvio al medesimo ufficio giudiziario, ma in persona di diverso magistrato, che provvederà ad esaminare sotto ogni non più precluso profilo, diverso dalla insussistente sottoposizione a termini decadenziali, la domanda dell’odierno ricorrente, provvedendo poi alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione del complessivo esito della lite.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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