Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5765 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 03/03/2021), n.5765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16371-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TX ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI CAPUANA, 10, presso lo studio dell’avvocato SILVIA FRIGGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO SOTTOCASA BIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7128/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società TX Italia srl, in persona del legale rappresentante, impugnava l’atto di applicazione di sanzioni per Iva ed Ires relative all’anno di imposta 2005, assumendo di aver sanato le sanzioni, relative all’Ires, con il ravvedimento operoso, avendo presentato una dichiarazione integrativa nel corso della verifica; deduceva, invece, che le sanzioni relative all’Iva non erano dovute, avendo posto in essere violazioni meramente formali in quanto alcun danno era stato arrecato all’erario.

La CTP accoglieva la domanda subordinata della ricorrente riconoscendo, nella fattispecie, la presenza di un errore di fatto in ordine al trattamento della fattura comunitaria e considerando che le irregolarità commesse non avevano pregiudicato l’erario.

La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla CTR della Lombardia, la quale respingeva il gravame.

Per la cassazione della sentenza n. 7128/2014, depositata il 22 dicembre 2014, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

In data 20 marzo 2019, l’agenzia delle entrate ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la società contribuente aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (rottamazione delle cartelle); domanda di definizione accolta dall’amministrazione finanziaria che ha altresì attestato l’intervenuta estinzione del debito tributario.

Dai documenti allegati e notificati all’Avvocatura Generale dello Stato, è comprovata la definizione agevolata della lite, oggetto del presente ricorso per Cassazione, nelle forme e nelle modalità previste dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, sicchè il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Non si provvede a regolare le spese di giudizio, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al cd. doppio contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr. ex allis, Sez. 6-5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, e dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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