Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5764 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28647/2018 R.G. proposto da:

A.V., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Alfonso TATARANO, presso il cui studio legale

sito in Napoli, alla piazza Carità, n. 32, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1534/19/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia vertente in tema di impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria per tributi relativi a diversi anni d’imposta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando, per quanto ancora qui di interesse, che la costituzione di un fondo patrimoniale non escludesse la possibilità di procedere ad iscrizione ipotecaria, stante la natura non esecutiva dell’atto.

2. Avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica per iscritto l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in punto di iscrizione ipotecaria su beni ricompresi in un fondo patrimoniale.

7. Il motivo di ricorso, diversamente da quanto prospettato dal relatore, è fondato e va accolto.

7.1. Al riguardo, richiamando Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018 (Rv. 650445) va ricordato che “questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass. 15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano affermato che l’esecuzione richiamata dall’art. 170 c.c. fosse estranea all’iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia” (cfr. Cass. 23876/2015). In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari”. In termini si sono espressi anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016 (Rv. 641645), Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018 (Rv. 650445), nonchè Cass. n. 14867 del 2018 citata dalla ricorrente, che ha rigettato il motivo di ricorso con il quale l’agente della riscossione aveva prospettato la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 sul presupposto che all’iscrizione ipotecaria, non essendo un atto dell’espropriazione forzata, non si applicherebbe l’art. 170 c.c. relativo all’esecuzione su beni e frutti, confermando, però, l’onere della prova gravante sul debitore.

8. Orbene, nella specie la CTR, contravvenendo alla citata disposizione civilistica (art. 170 c.c.), non ha condotto alcuna indagine diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di opponibilità al creditore della costituzione del fondo (l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore), nonostante la specifica deduzione della parte.

8. Ne discende l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che rivaluterà il merito della vicenda processuale alla stregua dei suindicati principi e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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