Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5763 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

G.d.M.P.A., G.d.M.

P.C., B.F., in qualità di erede di

G.d.M.P.A., elettivamente domiciliata

in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Piacentino Roberto, con studio in Torino, Corso Re Umberto

I, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria (Genova), Sez. 7, n. 33/7/04, del 20 aprile 2004, depositata

il 30 giugno 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’8 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento

dei ricorso per manifesta fondatezza;

Letto il ricorso concernente una controversia relativa

all’impugnazione del diniego opposto dall’amministrazione ad una

istanza di rimborso IRPEF motivato con l’intervenuta decadenza ai

sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnazione accolta in

prime cure e confermata in appello, in base alla ritenuta

applicabilità nella specie del più lungo termine di 48 mesi;

Letto il controricorso, illustrato anche con memoria.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Che debba essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (così come il ricorso per Cassazione) spettava alla sola Agenzia. Sul punto va disposta la compensazione delle spese stante il consolidamento del principio affermato in epoca successiva alla proposizione del ricorso;

Rilevato che con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza d’appello per aver erroneamente applicato il prolungamento del termine di decadenza quando alla data in vigore della legge che tale prolungamento ha disposto i previgenti termini erano già scaduti;

Ritenuto che tale motivo sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta L. (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza” (Cass. n. 924 del 2005; 15156 del 2006; 3433 del 2008; 16583 del 2009). Nel caso di specie il termine di decadenza era già scaduto al momento dell’entrata in vigore della L. 13 maggio 1999, n. 133, trattandosi di versamenti effettuati nel 1995 e il cui rimborso era stato chiesto nell’anno 2000.

Ritenuto che il ricorso debba essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata e che, ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti; Ritenuto che in ragione del consolidamento dell’affermato principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso sia giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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