Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5763 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25735/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Nicoletta CORRERA, presso il cui studio legale

sito in Noia, alla via G. Imbroda, n. 62, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1148/13/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un’intimazione di pagamento e di alcune cartelle di pagamento ad esso prodromiche, di cui il ricorrente lamentava l’omessa notifica con conseguente prescrizione dei crediti tributari, la CTR campana con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, annullava l’atto di intimazione con riferimento a tre delle otto cartelle impugnate, per intervenuta prescrizione del credito erariale;

avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica il contribuente restando intimata l’agente della riscossione;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto, che va rigettata per manifesta infondatezza, atteso che il controricorrente erroneamente calcola il termine semestrale di impugnazione dalla data di pronuncia della sentenza impugnata (nella specie il 09/01/2018) anzichè da quella di pubblicazione della stessa (ovvero dal giorno 08/02/2018) e non considera il termine di sospensione (di trentuno giorni) per il periodo feriale. Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato in data 31/08/2019, deve ritenersi tempestivamente proposto.

2. Vanno dichiarate inammissibili le altre “eccezioni” sollevate dalla controricorrente, di “nullità della notifica” di due cartelle di pagamento impugnate e di “nullità delle cartelle opposte per mancata esibizione in giudizio di copia delle cartella esattoriale e originale della relativa relata di notifica”. Trattasi, invero, di questioni su cui si è pronunciata la CTR e che la controricorrente avrebbe dovuto impugnare proponendo ricorso incidentale, al riguardo ricordandosi che “Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme – secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall’art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365,366 e 369 c.p.c., e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell’art. 366 c.p.c.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25045 del 07/12/2016, Rv. 641779 – 01). Nella specie una richiesta di cassazione in parte qua della sentenza impugnata non è neanche implicitamente rinvenibile nel controricorso, essendosi il controricorrente limitato a sollevare le eccezioni di cui si è detto chiedendo di “rigettare il ricorso” principale.

2. Passando quindi all’esame di quest’ultimo, con il primo motivo la ricorrente deduce un vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che i giudici di appello non avevano fatto menzione di due cartelle di pagamento, diverse da quelle per le quali aveva accertato il decorso del termine prescrizionale.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Invero, la CTR ha annullato l’intimazione di pagamento limitatamente a tre delle otto cartelle di pagamento, portanti crediti tributari che i giudici di appello ritenevano prescritti, confermando le altre cartelle impugnate, comprese quelle indicate nel motivo in esame, ancorchè delle stesse non si faccia menzione nella sentenza d’appello. Invero, in presenza di un dispositivo, come quello pronunciato dalla CTR, che indica in maniera specifica le cartelle recanti crediti prescritti, riportandone i corrispondenti numeri, deve escludersi che i giudici di appello abbiano voluto annullare quelle non menzionate, per come deve desumersi anche dall’affermazione fatta in sentenza che “Restano assorbite dalla pronuncia le altre questioni prospettate dalle parti”. Dal che consegue che il motivo in esame è inammissibile non avendo la ricorrente alcun interesse alla pronuncia sul motivo dedotto (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 594 del 15/01/2016, Rv. 638247 – 01, secondo cui “Il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte”).

3. Il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza perchè corredata da “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” e per “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, in violazione dell’art. 132 c.p.c., è fondato e va accolto atteso che la CTR ha annullato l’intimazione di pagamento con riferimento ai crediti portati da tre delle cartelle impugnate (n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)) nonostante avesse accertato, con riferimento a tali crediti, che “alla data della notifica della ingiunzione di pagamento, primo atto interruttivo (11-11-2015) il termine prescrizionale decennale non era ancora decorso”. E’ noto che “Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, allorchè la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018, Rv. 649628), come è appunto la statuizione impugnata che, pur escludendo il decorso del termine prescrizionale dei crediti erariali portati da tre delle cartelle impugnate, ha annullato l’intimazione di pagamento proprio con riferimento a dette cartelle.

4. In estrema sintesi, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con rigetto integrale dell’originario ricorso della parte contribuente, ovvero anche con riferimento alle cartelle indicate nel dispositivo della sentenza impugnata, non essendo decorsi i termini prescrizionali dei relativi crediti tributari.

5. Quanto al regolamento delle spese, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, di quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre vanno integralmente compensate quelle tra la ricorrente e l’agente della riscossione, per identità di posizione processuale e quelle dei gradi di merito, in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito e quelle tra la ricorrente e l’agente della riscossione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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