Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5762 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

C.L. e L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 8, n. 20/8/04, del 26 maggio 2004,

depositata il 15 luglio 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’8 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso concernente una controversia relativa all’impugnazione del diniego opposto dall’amministrazione ad una istanza di rimborso ILOR motivato con l’intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnazione parzialmente accolta in prime cure, mentre in appello, il giudice di merito dichiarava cessata la materia del contendere, preso atto della dichiarazione resa all’udienza dal funzionario erariale presente che formulava una sostanziale rinuncia all’impugnazione “riconoscendo la debenza delle tre annualità come previsto dalla sentenza di primo grado”;

Preso atto che i contribuenti non si sono costituiti;

Rilevato che con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza d’appello per aver dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base di una mera dichiarazione resa da un funzionario erariale presente in udienza senza che fosse depositata alcuna procura specifica e senza verificare i poteri del rinunciante;

Ritenuto che tale motivo, cui deve riconoscersi valore assorbente, sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, la rinuncia all’appello, formulata in sede di udienza dal funzionario nella cui persona sta in giudizio l’ufficio finanziario, è pienamente valida ed efficace in quanto atto direttamente riferibile all’ufficio stesso, non essendo configurabile in materia l’istituto della rappresentanza volontaria e dovendosi altresì ritenere, nei rapporti esterni, e quindi nei confronti del giudice e della parte privata, che il funzionario agisca in base a legittima investitura del potere esercitato” (Cass. n. 305 del 2006; 5270 e 7082 del 2004);

Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA