Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5762 del 07/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.07/03/2017),  n. 5762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17352 – 2012 R.G. proposto da:

S.I., – c.f. (OMISSIS) – (quale nudo proprietario),

B.M.A. – c.f. (OMISSIS) – (quale usufruttuaria), rappresentati e

difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso

dall’avvocato Nicola Chiesura ed elettivamente domiciliati in Roma,

alla via Circonvallazione Clodia, n. 29, presso lo studio

dell’avvocato Barbara Piccini;

– ricorrenti –

contro

BU.AD., – c.f. (OMISSIS) – (in proprio e quale erede di

G.M.) rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine

del controricorso dall’avvocato Michele Lovadina ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Bertoloni, n. 30, presso lo studio

dell’avvocato Luca Mirabelli;

– controricorrente –

e

COMUNE di VALDOBBIADENE;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 738/2012 della corte d’appello di Venezia,

dep. il 29/3/12;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 6

dicembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Nicola Chiesura per i ricorrenti;

Udito l’avvocato Michele Lovadina per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 3.2.2000 Bu.Ad. e G.M., proprietarie di un terreno in territorio di (OMISSIS), citavano a comparire dinanzi al tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, il comune di (OMISSIS) S.G..

Chiedevano, tra l’altro, accertarsi l’esatta linea di confine tra il terreno di loro proprietà, un reliquato stradale di proprietà del comune ed il terreno di proprietà dello S. e condannarsi costui a rimuovere i manufatti realizzati all’interno della proprietà di esse attrici e comunque in violazione delle distanze nonchè a risarcire i danni cagionati.

Si costituiva S.G..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed in via riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuto acquisto da parte sua per usucapione del diritto di proprietà sul terreno eventualmente occupato dal suo edificio.

Non si costituiva e veniva dichiarato contumace il comune di (OMISSIS). Assunte le prove testimoniali, espletata c.t.u., acquisita l’integrazione alla relazione di c.t.u., con sentenza n. 130/2005 il tribunale adito, tra l’altro, acclarava il confine come da consulenza tecnica, condannava S.G. a demolire la porzione del suo fabbricato, indicata come “ampliamento” nel supplemento alla consulenza, eretta sul terreno di proprietà delle attrici, rigettava la domanda risarcitoria, compensava le spese di lite e ripartiva in pari misura le spese di c.t.u. tra le parti costituite.

Interponevano appello B.M.A. nonchè D., A., Ga. e S.I., tutti quali eredi di S.G..

Resisteva Bu.Ad., in proprio e quale erede di G.M.; esperiva altresì appello incidentale.

Veniva dichiarato contumace il comune di Valdobbiadene.

Acquisita in data 3.2.2011 la relazione a chiarimenti richiesta al c.t.u. con ordinanza del 20.7.2010, con sentenza n. 738/2012 la corte d’appello di Venezia rigettava e dichiarava inammissibile l’appello principale ed accoglieva in parte l’appello incidentale; altresì condannava gli appellanti principali alle spese del doppio grado e di c.t.u..

Evidenziava – la corte – in ordine al primo motivo del gravame principale, con cui si era censurata la prima statuizione siccome in violazione dell’onere probatorio gravante su parte attrice in dipendenza della valenza esplorativa del supplemento di consulenza disposto con ordinanza del 10.12.2003, che “era onere del convenuto provare l’usucapione, e non delle attrici provare che lo sconfinamento avvenuto con le costruzioni fosse inferiore al ventennio” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Premetteva, in ordine al secondo motivo del gravame principale, con cui si era dedotta “la nullità della c.t.u. per avere il consulente acquisito documenti senza il consenso delle parti” (così sentenza d’appello, pag. 8), che i medesimi documenti si identificavano con le “foto aeree (…) prese in esame dalla relazione integrativa, depositata il 13.5.04” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Indi evidenziava che non sussisteva la prefigurata nullità, giacchè “le aerofotogrammetrie in questione (…) sono documenti conservati dalla Regione e ostensibili a chiunque” (così sentenza d’appello, pag. 9); inoltre, che gli stessi principali appellanti avevano con l’atto di gravame prodotto un ingrandimento dell’ “aerofotogrammetria 1980”, “in tal modo rinunciando tacitamente alla eventuale nullità dell’acquisizione, da parte del c.t.u., dello stesso documento fotografico” (così sentenza d’appello, pag. 10); ancora, che la pretesa nullità della c.t.u. avrebbe comunque lasciato inalterato il difetto di prova della dedotta usucapione.

Evidenziava, in ordine al motivo del gravame principale, con cui si era assunta “la nullità della c.t.u. in quanto depositata oltre il termine fissato dal giudice” (così sentenza d’appello, pag. 10), che l’unica conseguenza si specificava D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52, comma 2, nella riduzione del compenso.

Evidenziava, in ordine agli ulteriori motivi del gravame principale, con cui si era censurato il primo dictum nella parte in cui aveva affermato, in linea con gli esiti della c.t.u. integrativa, che l’originario manufatto era stato ampliato tra il 1985 ed il 1987, sicchè non era decorso il tempo necessario ai fini dell’usucapione, che il consulente aveva in ogni caso escluso con la relazione depositata il 3.2.2011 che l’originario manufatto fosse stato ampliato in epoca antecedente al 1985, atteso che era stata utilizzata una tecnica costruttiva in uso solo a decorrere dai primi anni ‘80; che in allegato alla domanda di condono depositata nel 1986 non era stata rinvenuta alcuna documentazione fotografica; che le circostanza affermate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non erano a vario titolo attendibili.

Evidenziava infine che doveva reputarsi inammissibile il motivo del gravame principale con il quale si era lamentata la mancata dichiarazione di incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c. di due dei testi escussi e l’omessa conseguente declaratoria di nullità delle deposizioni rese.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso B.M.A. ed S.I.; ne hanno chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Bu.Ad., in proprio e quale erede di G.M., ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il comune di Valdobbiadene non ha svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c..

Deducono che incombeva su parte attrice “l’onere di dimostrare, per l’opera chiesta in arretramento, caratteristiche, modalità, tempi di realizzo in una alla vigenza della norma di protestata violazione” (così ricorso, pag. 9); che dunque la corte di merito ha sovvertito l’onere probatorio.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 191 e 194 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione.

Deducono che consulenza tecnica integrativa disposta in prime cure con ordinanza del 10.12.2003 non poteva essere ammessa, siccome diretta a sollevare parte attrice, all’uopo gravata, dall'”onere di dimostrare validità e fondamento delle dedotte contestazioni in punto violazione distanze attribuite al convenuto” (così ricorso, pag. 19); che quindi si è disposto che il c.t.u. facesse luogo ad un’attività investigativa, esplorativa, in tal guisa esentando la parte onerata dal dimostrare “1) epoca di ristrutturazione del manufatto S.; 2) eventuale sconfinamento dello stesso su territorio proprio; 3) entità, dimensioni e caratteristiche dell’area asseritamente occupata e/o lesione delle distanze (…); 4) normativa all’epoca vigente di asserita violazione” (così ricorso, pag. 21).

Deducono al contempo che del tutto immotivato è l’assunto della corte circa la tacita rinuncia a far valere la nullità dell’acquisizione documentale operata dal c.t.u. in dipendenza dell’allegazione del medesimo documento da parte dei principali appellanti.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 62, 157, 194, 198 c.p.c. e art. 90 disp. att. C.p.c..

Deducono – pur ad ammettere che la corte distrettuale abbia implicitamente respinto il motivo del gravame principale con il quale si era censurato il primo dictum in dipendenza dell’acquisizione da parte del c.t.u. di documenti senza il consenso delle parti – che la consulenza tecnica – di cui la stessa corte ha tenuto conto – è affetta da nullità in dipendenza, appunto, dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’ausiliario di documenti dalle parti non prodotti in giudizio; che segnatamente il consulente “ha inteso sopperire all’inerzia Bu. – G. reperendo per suo conto e producendo ben sedici documenti con la prima perizia e – per quanto qui rileva – ulteriori quattro con il contestato supplemento” (così ricorso, pag. 28).

Deducono inoltre che il supplemento alla relazione di consulenza è affetto da nullità “per deposito oltre il termine concesso in presenza di tempestiva e valida eccezione” (così ricorso, pag. 28); che d’altronde il termine ordinatorio per il deposito, benchè prorogabile, lo è su istanza del c.t.u. antecedente alla scadenza.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo del giudizio.

Deducono che è impossibile per una minuscola parte di un fabbricato “dedurre in termini di incontrovertibile ed assoluta certezza, il periodo di esecuzione, da una tecnica costruttiva piuttosto che da un’altra, dai materiali impiegati, dalla cassaforma e dalle modalità di lavorazione del calcestruzzo” (così ricorso, pag. 34).

Deducono che d’altro canto non implica alcuna pronuncia la statuizione di inammissibilità con riferimento alla reiterata – in grado di appello – eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. sollevata con riferimento ai testi O.M. e Sp.Fi. addotti da parte avversa.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di ultra – extra petizione in relazione all’art. 99 c.p.c.; difetto di motivazione.

Deducono che in sede di conferimento dell’incarico “a chiarimento” attribuito al c.t.u. con l’ordinanza in data 20.7.2010 “la Corte ha esteso di ufficio gli accertamenti peritali anche a questioni oggetto di appello incidentale in punto rispetto distanze legali” (così ricorso, pag. 37) nonostante l’univoca e significativa opposizione al rinnovo e/o all’integrazione della c.t.u. della controparte.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 879 c.c.; il difetto di motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deducono che è pacifico che le proprietà delle parti sono divise “dalla presenza di una redola gravata da servitù di uso pubblico spettante al Comune di Valdobbiadene” (così ricorso, pag. 40); che conseguentemente opera nel caso di specie la previsione dell’art. 879 c.c., così come si era rappresentato sin dalla comparsa di costituzione in prime cure.

Deducono che tale circostanza è stata integralmente obliterata dalla corte di Venezia.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione su fatto decisivo.

La corte d’appello nel condannare gli eredi S. alle spese del primo grado non ha tenuto conto del rigetto di una delle domande attoree e dell’accoglimento pro parte della domanda di usucapione.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi. Se ne giustifica pertanto la disamina contestuale.

I medesimi comunque motivi sono destituiti di fondamento.

Questa Corte da tempo spiega che, in tema di regolamento di confini, ossia di azione diretta a determinare l’estensione e la configurazione di fondi contigui, rese confuse dall’incertezza dei limiti, la prova della suddetta estensione e configurazione può essere data con ogni mezzo e il giudice, dato il carattere di vindicatio duplex incertae partis dell’azione medesima, è del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, dovendo invece, in ogni caso, determinare il confine in relazione a quegli elementi che gli sembrano attendibili; e debitamente soggiunge che, ai fini di detta determinazione, se va data prevalenza agli atti traslativi della proprietà, in quanto contenenti utili indicazioni sull’estensione dei fondi confinanti, è peraltro utilizzabile ogni mezzo istruttorio, anche di carattere tecnico e preventivo e persino la prova testimoniale (fermo il vaglio dell’ammissibilità e della concludenza della medesima), avendo le risultanze catastali, ai sensi dell’art. 950 c.c., comma 3, valore meramente sussidiario (cfr. Cass. 8.11.1985, n. 5459; Cass. 7.9.2012, n. 14993, secondo cui nell’azione di regolamento di confini, la quale si configura come una “vindicatio incertae partis”, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario).

In questi termini si rappresenta che in particolare il primo giudice ha legittimamente acclarato il confine tra i fondi limitrofi alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e dell’integrazione allo stesso accertamento tecnico successivamente disposta con ordinanza del 10.12.2003. Ed alla luce del confine in tal guisa acclarato ha riscontrato che la “parte del fabbricato del convenuto che era risultata frutto di ampliamento verso est avvenuto negli anni 1985 – 1987, in occasione di una ristrutturazione” (così sentenza d’appello, pag. 5), era stata realizzata all’interno della proprietà Bu. – G..

Su tale scorta, poichè l’azione esperita dalle originarie attrici “mirava principalmente ad imprimere certezza al confine con la proprietà del vicino” (così controricorso, pag. 6), per un verso, si qualifica come del tutto ingiustificato l’assunto dei ricorrenti secondo cui “è stata concessa una tanto più comoda quanto impensabile attività investigativa, in nessun caso esperibile da parte del C.T.U.” (così ricorso, pag. 20), per altro verso, vanno senza dubbio recepiti i rilievi della controricorrente secondo cui “era onere dei ricorrenti dimostrare di aver maturato i requisiti per invocare l’usucapione” (così controricorso, pag. 5) e secondo cui la corte di merito in alcun modo ha invertito l’onere della prova (cfr. controricorso, pag. 5).

Evidentemente la utilizzabilità di qualsivoglia mezzo istruttorio allo scopo della determinazione del confine priva di qualsivoglia valenza le censure correlate all’acquisizione da parte del consulente d’ufficio dell’ “aerofotogrammetria 1980”.

Tanto, ben vero, a prescindere dalla configurabilità di una tacita rinuncia ex art. 157 c.p.c., comma 3, degli appellanti a far valere l’asserita nullità di siffatta acquisizione documentale a cagione dell’allegazione in appello di un ingrandimento della medesima “aerofotogrammetria”.

Del pari il potere – dovere del giudice di determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili (cfr. Cass. 7.9.2012, n. 14993) toglie valenza alla censura – specificamente veicolata dal terzo motivo – di nullità della c.t.u. in dipendenza dell’acquisizione documentale operata ex officio dall’ausiliario.

E ciò tanto più chè questa Corte spiega che rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli; e che dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. 8.6.2007, n. 13428; Cass. 7.11.1989, n. 4644).

Per altro verso, in ordine alla censura da ultimo addotta con il terzo mezzo di impugnazione, è sufficiente ribadire che l’inosservanza, da parte del consulente tecnico d’ufficio, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza non comporta di regola alcuna nullità, se non in particolari casi nel rito del lavoro (cfr. Cass. 18.3.2014, n. 6195).

Destituito di fondamento è anche il quarto motivo di ricorso.

E’ innegabile che con il motivo di impugnazione in disamina i ricorrenti censurano sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (si condivide dunque la deduzione della controricorrente secondo cui “il motivo di impugnazione è di tutta evidenza un tentativo di indurre la Suprema Corte ad entrare nel mèrito della controversia”: così controricorso, pag. 10).

In questi termini si rappresenta che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta in particolare che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Su tale scorta si rimarca che l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte territoriale ha vagliato nel complesso – non ha quindi obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum (“in sintesi, il c. t. u. (…) esclude che il vecchio fabbricato (…) possa essere stato ampliato, prima del 1985, (…)”: così sentenza d’appello, pag. 11; “quanto affermato nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (…) non è attendibile, in quanto: a) (…)”: così sentenza d’appello, pag. 12), altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito (“al fine di dare esauriente risposta alle questioni sollevate con tali motivi di appello, è stato disposto, in questo grado di giudizio, un richiamo a chiarimenti del c.t.u. nominato in primo grado, il quale, nella relazione, depositata il 3.2.2011, ha fornito chiare, esaurienti e dettagliate spiegazioni, (…)”: così sentenza d’appello, pag. 11).

In ogni caso ed a rigore in parte qua con il motivo in esame i ricorrenti null’altro prospettano se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (non possono rilevare in pregiudizio degli eredi S. “1) ipotetiche carenze di documentazione; 2) foto del tutto insignificanti oltre che di incerta datazione fornite dal consulente di parte Bu. – G. al c.t.u.; 3) ovvero la dichiarata non attendibilità della data di asserito realizzo per i manufatti de quibus”: così ricorso, pag. 34).

Il motivo dunque involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il quarto motivo di ricorso pertanto, in parte qua agitur, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

In pari tempo i rilievi svolti in sede di disamina dei primi tre motivi inducono ad escludere che la corte veneziana abbia perseverato nel ribaltamento dell’onere probatorio (al riguardo cfr. ricorso, pag. 34).

Da ultimo, in relazione alla censura parimenti veicolata dal mezzo di impugnazione de quo agitur e correlata all’eccezione ex art. 246 c.p.c. sollevata in prime cure, si rimarca che la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2; qualora detta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile “ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 221670).

Evidentemente, in ossequio alla regola dell'”autosufficienza” ben avrebbe dovuto parte ricorrente dar ragione di aver sollevato e reiterato l’eccezione nei termini postulati dal surriferito insegnamento delle sezioni unite.

Al riguardo, peraltro, va debitamente posto in risalto che la corte di merito ha altresì assunto che gli appellanti principali avevano riconosciuto l’assoluta ininfluenza delle dichiarazioni testimoniali rese da O.M. e Sp.Fi. ed avevano condiviso “il giudizio di genericità sulle prove orali, espresso nella sentenza impugnata” (così sentenza d’appello, pag. 14).

Ebbene siffatta ulteriore ratio, idonea a sorreggere ex se in parte qua il dictum di seconde cure, non è stata da parte ricorrente fatta segno di censura alcuna. Non merita seguito il quinto motivo di ricorso.

Invero, la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. 13.3.2009, N. 6155; Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. 6.5.2002, n. 6479).

Va perciò senz’altro respinta la prospettazione dei ricorrenti secondo cui è “essenziale e imprescindibile (…) la richiesta della parte interessata alla consulenza, non sussistendo in capo al giudicante alcun potere di Ufficio esercitabile motu proprio (così ricorso, pag. 38).

Immeritevole di seguito è pur il sesto motivo di ricorso.

In proposito è sufficiente recepire il rilievo della controricorrente a tenor del quale il riferimento all’art. 879 c.c. è ingiustificato, “dal momento che la demolizione è stata richiesta e disposta non tanto per il mancato rispetto delle norme sulle distanze, quanto piuttosto per effetto dell’illegittima occupazione della proprietà delle signore Bu. e G.” (così controricorso, pag. 16).

Analogamente è privo di fondamento il settimo motivo.

Difatti, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317).

D’altra parte, la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall’attore e dal convenuto, nonchè alle conclusioni precisate a verbale (cfr. Cass. 18.10.2001, n. 12758).

Del tutto ingiustificato è perciò l’assunto secondo cui la corte distrettuale non ha motivato la condanna degli eredi S. alle spese del secondo grado.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti, B.M.A. ed S.I., al rimborso in favore della controricorrente, Bu.Ad., delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Il Comune di Valdobiaddene non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso principale, pertanto, nessuna statuizione nei suoi confronti va assunta in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, B.M.A. ed S.I., a rimborsare alla controricorrente, Bu.Ad., le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2017

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