Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5762 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21072-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2308/03/2017 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF ed ILOR relativamente all’anno d’imposta 1988, con la sentenza impugnata la CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado “in assenza dell’attestazione della spedizione del riferito atto, in assenza della CAD per compiuta giacenza e dell’incompleta ricevuta postale A.R. (depositata in una sola faccia) con la conseguente impossibilità per questa CTR di verificare la tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante”;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio,

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. E’ fondato e va accolto il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale nonostante il deposito della distinta/elenco delle raccomandate postali, recante il timbro a secco dell’ufficio, attestante l’avvenuta tempestiva presentazione del plico all’ufficio postale di spedizione.

2. Al riguardo deve ricordarsi che è principio giurisprudenziale assolutamente pacifico e dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, “La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen.,10.1. 1989 -Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 – Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, p. 5.9, v. anche p. 5.10).

3. Ciò posto in diritto, deve osservarsi in fatto che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria unitamente al ricorso d’appello depositò nella segreteria della Commissione tributaria regionale l’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione all’ufficio postale, corredato di timbro a secco del predetto ufficio, perfettamente leggibile, riportante la data del 22/12/2014, anteriore alla scadenza del termine di impugnazione (di un anno, ex art. 327 c.p.c. nella versione ante riforma del 2012, trattandosi di giudizio introdotto nell’anno 1995, oltre a quarantacinque giorni di sospensione dei termini per il periodo feriale); termine di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, effettuata in data 21/11/2013.

4. A quanto fin qui detto deve aggiungersi che risulta ampiamente rispettato anche il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 (cui fa rinvio al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2) per la costituzione in giudizio del ricorrente, nella specie effettuata in data 15/01/2015.

5. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 40 e del D.M. 9 aprile 2001, sostenendo che aveva errato la CTR nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per omesso deposito della comunicazione di avvenuto deposito nell’ufficio postale della raccomandata postale non recapitata per temporanea assenza del destinatario.

6. Al riguardo deve ricordarsi che, allo scopo di semplificare lo svolgimento del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, prevede, in generale, che le “notificazioni possono essere fatte direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (…)”. Inoltre, ai sensi del citatao D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, che rinvia allo stesso atto normativo, art. 20, comma 1, il quale rinvia a sua volta all’art. 16, comma 3, citato, la notificazione postale diretta può essere adottata anche per l’appello tributario. L’appellante è così abilitato, nel processo tributario, a ricorrere alla più semplice modalità della notificazione postale diretta, cioè senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, ma pur sempre con quella dell’ufficiale postale (Cass. n. 11647 del 2001; Cass. n. 1906 del 2008). Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (tra le tante, Cass. n. 17598 del 2010; Cass. n. 14501 del 2016; Cass. n. 9240 del 2019)

7. Il caso di specie è quindi regolato dal D.P.R. n. 655 del 1982, art. 40, comma 3, prevede che “Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni” ed al comma 4, che “Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”

7.1. Tale ultima disposizione non richiede necessariamente l’invio di una ulteriore comunicazione al destinatario temporaneamente irreperibile, limitandosi ad affermare la necessità che gli sia “dato avviso”. E ciò si desume anche dal regolamento del servizio di recapito adottato con D.M. 1 ottobre 2008, contenente la disciplina del servizio postale ordinario, che “si limita a prevedere che gli “invii a firma” (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25); (…) il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’art. 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”” (così, in motivazione, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016, Rv. 638907 – 01).

8. Va in ogni caso precisato anche ove fosse mancato il rilascio o l’invio al destinatario dell’avviso di giacenza della raccomandata ordinaria, la notifica dell’atto d’impugnazione sarebbe nulla (e non inesistente), con conseguente obbligo del giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell’intimato, di ordinarne la rinnovazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25095 del 07/12/2016, Rv. 641747 – 01)

9. Pertanto, alla stregua di quanto sopra detto, nel caso di specie la CTR ha errato nel ritenere necessario l’invio della c.d. CAD in quanto, ad attestare la regolarità della notifica dell’atto d’appello, avrebbe dovuto ritenere sufficiente la produzione dell’elenco delle raccomandate consegnato all’ufficio postale di spedizione, corredato di timbro a secco del predetto ufficio, nonchè la produzione della ricevuta postale con l’attestazione del pubblico ufficiale dell’avvenuto rilascio, in data 31/01/2015, dell’avviso di giacenza (Mod. 26).

10. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame nel merito, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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