Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5761 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 03/03/2021), n.5761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7269/2015 R.G. proposto da:

New Plastic s.r.l. in liquidazione, in persona del suo rappresentante

p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Mercone,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanni

Catini, in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 10386/14, depositata il 2 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, recuperava nei confronti della contribuente in epigrafe la maggiore IVA dovuta per l’anno 2006.

Segnatamente è stata contraddetta nella prospettazione erariale la natura intracomunitaria delle operazioni poste in essere dalla New Plastic nei confronti degli operatori esteri Anterik Limited e Alexal s.r.l..

La CTP di Caserta accoglieva il ricorso della New Plastic ritenendo le sanzioni non dovute.

La CTR della Campania accoglieva l’appello erariale, reputando non provata la forza maggiore idonea a giustificare le contestate violazioni in tema di operazioni intracomunitarie.

La contribuente avanza ricorso per cassazione incentrato su due motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e rubricato sul “1.”, la contribuente contesta la nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, avendo il giudice a quo reso argomentazioni inidonee a rendere comprensibile l’iter logico seguito, ignorando che la merce è stata venduta con la clausola “(OMISSIS)”, che è stata prodotta copia delle fatture, dei titoli di pagamento e dei buoni postali di consegna, che il legale rappresentante della contribuente ha proposto formale querela per i fatti oggetto di accertamento.

Con il secondo motivo, rubricato sub “2.”, la contribuente censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 41, avendo la CTR trascurato di considerare la buona fede e la normale diligenza usate dalla società ricorrente quale operatore commerciale cedente nella specifica vicenda relativa alla cessione intracomunitaria della merce.

I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

L’esenzione dall’IVA della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire allorchè, in primo luogo, il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente; in secondo luogo, id fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro; in terzo luogo, in seguito a tale spedizione o trasporto il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (cfr. Corte Giust., 9 ottobre 2014, Traum; Corte Giust., 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona; Corte Giust., 27 settembre 2007, Teleos).

E’ stato evidenziato che, con riferimento a quelle ipotesi in cui l’acquirente benefici del potere di disporre del bene di cui trattasi come proprietario nello Stato membro di cessione e provveda al trasporto di detto bene verso lo Stato membro di destinazione, la prova che il venditore può produrre alle autorità tributarie dipende fondamentalmente dagli elementi che egli riceve a tal fine dall’acquirente, per cui laddove l’obbligo contrattuale di spedire o trasportare il bene interessato fuori dallo Stato membro di cessione non sia stato assolto dall’acquirente, è quest’ultimo che dovrebbe essere considerato debitore dell’IVA in tale Stato membro (v., in tema, Corte Giust., 16 dicembre 2010, Euro Tyre Holding).

Tuttavia, il riconoscimento, in questi casi, del diritto all’esenzione dell’imposta richiede, in ragione dell’interesse che presidia la lotta contro eventuali evasioni, elusioni e abusi, la dimostrazione del fatto che l’operatore abbia agito in buona fede, nel senso dell’adozione da parte sua di tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere ai fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo coinvolga in un’evasione tributaria (cfr., Corte Giust. 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, nonchè, da ultimo, Corte Giust. 21 febbraio 2018, Kreuzmayr).

La buona fede del contribuente, che conduce alla tutela del suo legittimo affidamento in ordine alla estraneità dell’operazione ad una frode fiscale, presuppone, peraltro, l’impiego della diligenza massima esigibile da un operatore accorto, valutata secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Ne consegue che, in caso di vendita con clausola “(OMISSIS)”, il cedente ha diritto all’esenzione IVA soltanto ove fornisca la prova documentale rappresentativa della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di “fatti secondari”, da cui desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l’obbligo di consegna del documento e, a fronte dell’altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria (v. Cass. n. 26062 del 2015; Cass. n. 4045 de 2019).

La sentenza impugnata ha negato la sussistenza del diritto all’esenzione dall’imposta, rilevando: innanzitutto che la contribuente non ha effettuato fornito la prova del trasferimento di beni, dacchè come “correttamente motivato dal giudice di primae curae” è mancata l’esibizione di “un documento di trasporto da cui si evinca l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per inoltro a un soggetto passivo di imposta identificato in un altro paese comunitario (CMR lettera di vettura camionistica internazionale o altro documento)” e non è stata fornita “la prova richiesta secondo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea”; in secondo luogo, che ha fatto difetto specifica la dimostrazione del “pagamento della cessione intracomunitaria per contanti o a mezzo assegni tratti presso banche italiane”; in terzo luogo, che non è stata fatta ostensione nemmeno dei contratti e della corrispondenza commerciale riferibile a dette cessioni in altro stato membro della UE sicchè sono rimaste criptiche ed imperscrutabili finanche le modalità operative relative alle cessioni medesime.

Nel caso in esame costituiva, invero, onere della contribuente, in quanto cedente, e non dell’Agenzia dimostrare l’effettiva esportazione della merce, e ciò sarebbe dovuto avvenire con mezzi adeguati ossia “tali da non lasciare dubbi, i presupposti della deroga al normale regime impositivo e, cioè, non solo la consegna della merce al vettore, ma anche l’effettività dell’esportazione in altro Stato membro e la propria buona fede, potendo, quindi, essere negata (…) l’esenzione al contribuente ove risulti, in base ad elementi oggettivi, che egli, conoscendo o avendo dovuto conoscere che l’operazione effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente, non aveva adottato misure ragionevoli per evitare di parteciparvi” (Cass. n. 4636 del 2014).

Nel caso di specie la contribuente si limita ad indicare, nel corpo del primo mezzo di ricorso, elementi quali la copia di non meglio individuate “fatture, … titoli di pagamento e … buoni bancali di consegna”, certamente non decisivi, in quanto insuscettibili come tali di corroborare la circostanza dell’effettività del trasferimento delle merci. Nè miglior addentellato probatorio è assicurato in tal senso dalla querela che la ricorrente assume d’aver presentato in relazione ai “fatti dell’accertamento”, che rappresenta di per sè stesso un atto unilaterale e certamente neutro sul piano soggettivo della buona fede o della diligenza serbata.

Nè può ragionarsi, nella specie, in termini apparenza della motivazione, avendo il giudice del gravame chiaramente espresso la propria valutazione di non idoneità della prova e non avendo parte ricorrente dedotto la esistenza di elementi decisivi per la controversia, non tenuti presenti dal giudice del gravame, che avrebbero potuto condurre a diversa valutazione. Nel delineare il su esposto conciso, eppure coerente impianto argomentativo, la CTR risulta, allora, aver fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, giungendo alla conclusione del diniego dell’esenzione dell’IVA sostanzialmente non riconoscendo in capo al contribuente l’impiego della massima diligenza esigibile, al fine di evitare di essere coinvolto nell’evasione, venendo in rilievo alla stregua delle concrete modalità di svolgimento del rapporto contrattuale, una situazione entro la quale l’odierna ricorrente ben avrebbe potuto rendersi conto del mancato rispetto delle condizioni cui l’esenzione dall’imposta è subordinata, in relazione alla presenza di elementi idonei a far venir meno l’incolpevolezza del suo affidamento in ordine al rispetto delle stesse.

Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto.

Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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