Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5761 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13674/2018 R.G. proposto da:

L.A., in proprio e quale legale rappresentante della

L. s.n.c. di L.A., rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Roberta PANUCCIO, presso il

cui studio legale sito in Roma, alla via Sistina, n. 121, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1162/05/2017 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA,

depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– La Commissione tributaria di Reggio Calabria, accoglieva il ricorso proposto da L.A., in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della L. s.n.c. di L.A., avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per Iva, Irpef ed Irap anno d’imposta 1998.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello, innanzi alla CTR della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria che, con la sentenza impugnata, accoglieva l’impugnazione dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio non essendone stata provata la tempestività.

Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo illustrato con memoria. Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente contesta la decisione impugnata sostenendo che correttamente la sentenza di primo grado aveva accertato che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata in data 08/05/2007 e quindi tardivamente. Da ciò desume che il giudice di primo grado avesse accertato e statuito anche sulla tempestività del ricorso introduttivo del giudizio che “era stato proposto in data 8 giugno 2007”, come risulterebbe dalla ricevuta di protocollazione emessa dall’Agenzia delle Entrate e dalla cartolina di spedizione e ricevimento del ricorso diretto all’agente della riscossione, all’epoca Equitalia ETR. Di conseguenza del tutto illegittimo sarebbe l’accertamento compiuto d’ufficio dalla Commissione regionale, di tardività del ricorso.

Il motivo è fondato.

Va anzitutto rilevato che tra le stesse parti e sulla medesima questione ancorchè per anni d’imposta diversi, questa Corte si è già pronunciata con le ordinanze n. 26697, n. 26698 e n. 26699 del 2019.

Orbene, così come affermato in tali decisioni, va preliminarmente precisato che con il motivo, incentrato sulla verifica della tempestività del ricorso avverso la cartella esattoriale, si propone una questione processuale in relazione alla quale questa Corte ha accesso diretto agli atti dei gradi di merito.

Ciò premesso, rileva il Collegio che la sentenza di primo grado riporta espressamente nella parte narrativa che “con ricorso depositato l’8 giugno 2007 L.A. proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale notificata dall’ETR in data 8 maggio 2007”.

Ciò dimostra che la Commissione provinciale aveva comunque dato implicitamente atto della tempestività del ricorso introduttivo del giudizio avendo riportato la data di notifica di quest’ultimo oltre a quella di notifica della cartella.

Deve quindi concludersi che sul punto della tempestività del ricorso si era formato il giudicato interno non avendo l’Agenzia avanzato eccezioni in proposito nel costituirsi nel giudizio di primo grado e neppure impugnato la sentenza della Commissione provinciale su tale aspetto.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in proposito che la regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (Cass. 18 marzo 2014, n. 6246; Cass. 29601/17).

In ogni caso, anche a volere ritenere, in via di pura ipotesi, che la sentenza di primo grado non contenesse alcun accertamento sulla tempestività del ricorso, la Commissione regionale, nell’accertare tale circostanza d’ufficio, avrebbe dovuto controllare la documentazione in atti da cui evincere la tempestività o meno del ricorso in questione.

Sul punto si evidenzia che il ricorrente ha dedotto che la tempestività del ricorso risultava altresì dalla ricevuta di protocollazione dell’Agenzia e dalla cartolina di spedizione e ricevimento del ricorso all’Equitalia ETR.

Invero, tali affermazioni trovano riscontro in quanto contenuto nel fascicolo di parte ove dalla ricevuta di protocollazione dell’Agenzia risulta affettivamente la data di presentazione del ricorso corrispondente all’8 giugno così come la spedizione ed il ricevimento del ricorso all’Equitalia ETR.

Di conseguenza, non essendo contestata la data dell’8 maggio 2007 di notifica della cartella esattoriale, risulta con tutta evidenza che vi era in atti la prova della tempestività del ricorso e che la Commissione regionale ha omesso di verificare tale circostanza.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2020

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