Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5760 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. CALEO Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Mauro Torinese, in persona del sindaco pro tempore

rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dagli

Avvocati Nobiloni Alessandro e Franco Vinai, elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via G. Nicoteran 29.

– ricorrente –

contro

T.N.T. Service s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante sign. S.G. rappresentata e

difesa per procura a margine de controricorso dagli Avvocati Contaldi

Mario e Fabrizio Gaidano, elettivamente domiciliata presso lo studio

del primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63.

– controricorrente –

e

Uniriscossioni s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2/05 della Commissione tributaria regionale

del Piemonte, depositata l’8.7.2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

2.2.2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificalo il 9.12.2005, il comune di San Mauro Torinese ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 32/2/2005 dell’8.7.2005 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto, condannandola alle spese di lite, il suo appello avverso la pronuncia di primo grado che, su ricorso della società T.N.T. Service, aveva annullato la cartella di pagamento emessa dalla Uniriscossioni che intimava alla contribuente il pagamento della tarsu per l’anno 1999, ritenendo il giudice di secondo grado fondalo il motivo di ricorso che eccepiva l’intervenuta decadenza dei diritto al tributo, osservando che, quand’anche il comune avesse proceduto all’iscrizione a ruolo entro il 31.12.2000, cioè nel termine di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72. L’atto peraltro non provato, la notifica della cartella, avvenuta in data 7.4.2003, era stata eseguita oltre il termine stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nel testo all’epoca vigente.

La società T.N.T. Service resiste con controricorso, mentre la s.p.a. Uniriscossioni non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 32, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato decaduto il comune dalla pretesa tributaria sulla base dell’erroneo presupposto che il termine stabilito dalla disposizione di cui all’art. 25 citato abbia natura perentoria e non ordinatoria, in contrasto con la lettera della legge ed i principi regolatori in materia di termini. Il ricorrente si duole, inoltre, che il giudice a qua lo abbia condannalo a rifondere le spese di lite, omettendo di considerare che la responsabilità in ordine alla ritenuta tardi vita della cartella di pagamento andava ascritta interamente alla Uniriscossioni, quale società concessionaria del servizio.

Il motivo è infondato.

Con riferimento alla censura che denunzia l’errata interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 25, essendo la tesi del comune ricorrente in contrasto con l’orientamento di questa Corte, che il Collegio ritiene di condividere interamente, secondo cui il termine per la notifica della cartella di pagamento previsto dalla disposizione di legge citata ha natura perentoria, dovendosi privilegiare un’interpretazione della norma sia letterale, che teleologia – avallata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 107 del 1993 come l’unica costituzionalmente legittima in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. – secondo la quale il contribuente non può essere lasciato indefinitamente esposto all’azione esecutiva del Fisco (Cass. n. 16435 del 2009; Cass. n. 5097 del 2005; Cass. n. 15059 dei 2004; Cass. n. 10 del 2004).

La doglianza relativa alla condanna alle spese è invece infondata per avere il giudice di appello correttamente applicato, nel regolamento delle spese, il principio di soccombenza, il quale deve essere valutato ed applicato ponendo in relazione l’esito del processo con le domande, eccezioni e, in generale, con le posizioni difensive delle parti, tenuto conto che, nel caso di specie, la decisione ha dichiarato decaduto il comune, come ente impostore, dalla pretesa creditoria fatta valere con l’atto impugnato e che il comune stesso, nel corso del processo, aveva contestato le ragioni esposte dal contribuente nel proprio ricorso.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72 e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 32, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, assumendo che l’affermazione del giudice territoriale in ordine alla mancanza di prova documentale circa il rispetto del termine stabilito dall’art. 72 per la iscrizione a ruolo è smentita dalle risultanze dei documenti prodotti dal comune in corso di causa e comunque non tiene conio delle particolari modalità di riscossione dell’imposta fissate dalla convenzione intervenuta tra il comune e la società Unisricossioni, concessionaria del servizio di riscossione.

Il mezzo va dichiarato inammissibile alla luce della pronuncia di rigetto del primo motivo.

Tale conclusione si impone in quanto, reggendosi la pronuncia impugnata su due rationes decidendi – il mancato rispetto da parte del comune sia del termine perentorio di iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, che del termine, pure perentorio, di notifica della cartella, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, il rigetto del precedente motivo, che investiva l’applicazione della disposizione di cui all’art. 25 citato, lasciando in piedi la relativa statuizione, rende priva di interesse la censura formulata con il secondo mezzo, atteso che anche se quest’ultima fosse accolta, una siffatta pronuncia non potrebbe mai portare alla cassazione della sentenza, che continuerebbe comunque ad essere sorretta dalla prima ratio decidendi.

Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, che ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in iato, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano, l’i sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 26 maggio 2004, n. 10134).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in favore della sola parte costituita, seguono il principio della soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della società T.N.T. Service in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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