Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 576 del 15/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 15/01/2010), n.576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

DI.MA.DIS. s.a.s., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Vincenzo Ugo Taby n. 19, presso il

Sig. Pernarella Francesco, rapp.to e difeso, unitamente dall’avv.

Tammetta Walter, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 216/40/07 depositata il 14/6/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da DI.MA.DIS. s.a.s. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 146/03/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica parziale Iva 1997.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo; resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/10/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata l’ammissibilita’ del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate “in persona del direttore pro tempore”, non essendo necessaria l’indicazione del nome della persona fisica preposta all’ufficio dell’organo rappresentante legale, in considerazione del carattere istituzionale dell’organo medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 03/12/2004).

Nel merito la ricorrente assume la violazione degli artt. 156, 291 c.p.c. del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 49 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe erroneamente negato che la costituzione della appellata fosse idonea a sanare l’irritualita’ della notifica dell’atto di appello.

La censura e’ fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 12908 del 1/06/2007 ) secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualora l’impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l’art. 330 c.p.c., ma il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17 atteso il carattere speciale di tale disposizione, che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non e’ giuridicamente inesistente, ma e’ affetta da nullita’, sanabile “ex tunc” per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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