Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 576 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 15/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7821/2013 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA P.L. DA

PALESTRINA 55, presso lo studio dell’avvocato PEPPINO MARIANO, che

la rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

depositata il 25/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA;

udito per la ricorrente l’Avvocato MARIANO PEPPINO che si riporta

agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.E. propone ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dalla stessa presentato avverso la sentenza della Commissione provinciale che, dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Il giudice d’appello ha rilevato, a fondamento del rigetto, che l’Ufficio, solo a seguito dell’impugnazione degli avvisi di accertamento in data 06/10/2008, ha potuto verificare la fondatezza delle osservazioni del contribuente sulla scorta della documentazione offerta e procedere all’annullamento in autotutela nonostante la mancata comparizione della parte nel contraddittorio.

2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Già con l’atto di appello si era evidenziato che, a partire dalla notifica degli inviti ricevuti dalla Agenzia delle entrate, la ricorrente aveva dato ampia disponibilità a fornire tutti i dati e le notizie richieste; ciononostante l’ufficio aveva emesso gli avvisi di accertamento. Soltanto in data 23/01/2009 l’ufficio aveva poi disposto l’annullamento degli avvisi. In particolare, mentre non è vero che, come affermato dalla sentenza impugnata, la ricorrente evitò di presentarsi presso l’ufficio, avendo invece concordato l’invio della documentazione richiesta (in ogni caso essendo tale assenza stata del tutto ininfluente rispetto alla decisione di annullamento operata a prescindere dalla comparizione della ricorrente), sin da subito erano stati inviati gli stessi documenti poi depositati con il ricorso introduttivo e a seguito dei quali l’ufficio aveva infine operato l’annullamento degli atti impugnati in autotutela; inoltre, solo con gli avvisi di accertamento impugnati, erano stati contestati per la prima volta redditi da fabbricati derivanti da locazione di immobile. Proprio il tardivo esercizio dei poteri di autotutela ripetutamente invocati dalla contribuente ben prima dello spirare del termine utile a ricorrere era stata quindi la causa del ricorso proposto.

2. Con un secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come applicabile del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 15, posto che la tardiva evasione dell’istanza di annullamento in autotutela non può che portare a concludere per la soccombenza processuale della amministrazione.

3. Con il proprio controricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’infondatezza dei motivi di ricorso essendo la statuizione relativa alle spese di giudizio, a fronte di comportamento diligente tenuto dall’ufficio, caratterizzata da un apprezzamento di fatto come tale incensurabile in cassazione.

4. Con memoria successivamente presentata la ricorrente ha ribadito i propri assunti in particolare quanto al fatto che tutta la documentazione depositata in giudizio dalla Sig.ra P. era già stata rimessa all’amministrazione in fase pre-processuale.

5. Il ricorso è fondato.

Va premesso che, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 274 del 2005 di declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, laddove è previsto che, fatta salva l’ipotesi dei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese restano, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a carico della parte che le ha anticipate, il criterio cui deve essere improntata la decisione in ordine alla ripartizione delle spese di lite, è divenuto quello rappresentato dalla cosiddetta “soccombenza virtuale” (cfr. Sez. 6, n. 2719 del 11/02/2015, Rv. 634162; Sez. 5, n. 21380 del 2006, Rv. 593255).

Va ulteriormente premesso che soltanto con gli avvisi di accertamento impugnati vennero, nella specie, formulati rilievi in ordine al reddito di fabbricati dichiarato per gli anni 2000 e 2001 con riguardo alla locazione dell’immobile sito in (OMISSIS), in precedenza non oggetto degli inviti ricevuti del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32.

Ciò posto, già con il ricorso e poi con l’atto di appello la contribuente aveva rilevato che con l’istanza di annullamento in autotutela erano stati presentati i medesimi documenti poi allegati 1 al ricorso sì che il quadro fattuale che si presentava al momento del ricorso e che ha poi indotto, evidentemente, l’Amministrazione, a pervenire all’annullamento in autotutela (diversamente non comprendendosi le ragioni di un “mutamento di rotta” rispetto alla pretesa formulata con gli avvisi di accertamento) era il medesimo già presente al momento dell’istanza suddetta.

Ora, un tale assunto, di per sè assorbente, dal punto di vista logico, rispetto a qualunque altra considerazione, come quella formulata in sentenza in ordine alla riconducibilità a negligenza o a comportamento scorretto della contribuente, per mancata presentazione in ufficio per motivi di salute, non risulta essere stato considerato dalla sentenza impugnata che ha invece fondato il rigetto dell’atto di appello della contribuente sulla circostanza, non meglio motivata, che “soltanto a seguito dell’impugnazione degli avvisi di accertamento in data 06/10/2008, l’Ufficio ha potuto verificare la fondatezza delle osservazioni del contribuente sulla scorta della documentazione offerta e procedere all’annullamento in autotutela dei predetti due avvisi di accertamento”.

6. Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese di lite, alla Commissione Tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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