Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 576 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 12/01/2011), n.576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Vibo Valentia in data 4

novembre 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha chiesto la restituzione del ricorso alle

Sezioni Penali.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Vibo Valentia in data 4 novembre 2009, con la quale si dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla istanza di liquidazione delle spese dovute a gestori di servizi di telefonia per l’attivita’ di intercettazioni telefoniche svolte nell’ambito di 36 procedimenti penali, con consequenziale restituzione degli atti al pubblico ministero in sede;

che il ricorso, proposto nelle forme del ricorso penale, non e’ stato notificato ad alcuno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso per cassazione e’ stato promosso dall’ufficio del pubblico ministero, il quale si duole del fatto che il GIP abbia dichiarato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), la propria incompetenza a liquidare spese per attivita’ di intercettazione telefonica disposte all’esterno degli uffici della Procura, essendo stato il procedimento penale gia’ definito con decreto di archiviazione;

che nella specie, ad avviso del Collegio, non viene in considerazione la competenza tabellare delle Sezioni civili della Corte a giudicare su detto ricorso;

che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza e’ stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine a ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che nella impugnazione suindicata, invece, cio’ di cui si discute e’, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensi’ se la competenza ad emettere il decreto di liquidazione spetti al pubblico ministero o al giudice penale: materia, che, sinora, e’ stata sempre trattata dalla Sezione Quarta penale;

che, pertanto, si rende opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una Sezione penale della Corte (v. nota in data 13 aprile 2010, prot. n. 5 B/10, del magistrato coordinatore dell’Ufficio esame preliminare ricorsi penali).

P.Q.M.

LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una Sezione penale.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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