Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5759 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. CALEO Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D. – DA.MA. s.r.l., con sede in (OMISSIS)

((OMISSIS)), in

persona de legale rappresentante sign.ora M.V.,

rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato VINCENTI Massimo, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avvocato Valeria Ambrosio in Roma, via Laudani n. 24.

– ricorrente –

contro

Comune di Sarno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avvocato TRAISI Michele, elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avvocato Barbara Balboni in Roma, via F. Corridoni n.

23.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/5/04 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 21.6.2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

2.2.2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5. 5. 2005. la s.r.l. Damiano Mancuso DA.MA. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 126/5/04 de 21.6.2004, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del suo ricorso avverso la cartella emessa dal comune di Sarno che te intimava il pagamento della tarsu per l’anno 1994, reputando il giudice di secondo grado infondata l’eccezione di decadenza formulata dalla società contribuente in quanto, avendo quest’ultima in precedenza impugnato il relativo avviso di accertamento, il termine di iscrizione a ruolo previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, decorreva nella specie non già dalla notifica del suddetto avviso, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la sua impugnativa.

L’intimato comune di Sarno si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, essendo stato l’accertamento impugnato, che il termine di decadenza per l’iscrizione iniziasse a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto l’impugnativa, in contrasto sia con la chiara lettera della disposizione di legge citata, che non introduce sul punto alcuna distinzione a seconda che l’avviso venga o meno impugnato dinanzi alla Commissione tributaria, che con il principio, applicabile anche ad altri tributi comunali, secondo cui il ricorso contro l’accertamento non paralizza l’attività di riscossione, ne determina una causa legale di sospensione del termine di decadenza. li motivo è fondato.

La sentenza impugnata motiva la propria decisione di rigetto delle ragioni della società contribuente sulla base della considerazione che il termine di iscrizione a ruolo della pretesa tributaria decorre dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo, momento che, nel caso di impugnativa dell’accertamento stesso, coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta il ricorso del contribuente.

Queste argomentazioni non possono essere condivise, apparendo in evidente contrasto con il principio generale, che informa di sè lo stesso processo tributario, secondo cui l’atto di imposizione, in quanto atto autoritativo, produce i suoi effetti anche se impugnato.

E’ noto, infatti, che l’attitudine dei provvedimenti amministrativi di essere posti in esecuzione e qualità indipendente dal loro controllo di legittimità, fatto salvo il potere del giudice di sospenderne l’efficacia mediante un provvedimento ad hoc. Sul piano degli effetti, l’esecutività degli atti impositivi comporta, indipendentemente dalla loro impugnativa, la legittimazione dell’ente pubblico alla loro riscossione e, per converso, il corrispondente dovere del contribuente di provvedere al versamento di quanto richiesto, con conseguente facoltà per l’Amministrazione di iscrizione a ruolo nel caso in cui tale dovere rimanga inadempiuto.

Vero è che la potestà pubblica di riscossione dell’imposta, in caso di impugnativa dell’atto di accertamento, può essere dalla legge disciplinata in modo parziale e graduato in relazione alle vicende del processo (secondo la disciplina dettata, per le imposte dirette, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15). Si tratta, tuttavia, non già di un effetto automatico, ricollegabile a principi generali in materia, ma di una disciplina positiva che anzi, essendo in qualche modo derogatoria del principio di esecutività degli atti impositivi, non può essere estesa ad ogni tipo di imposta, ma rimane circoscritta alla materia per la quale è dettata (si veda, al riguardo, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19, che ha espressamente ristretto l’applicabilità dell’art. 15, sopra citato alle sole imposte sui redditi).

Con specifico riferimento alla tarsu, può osservarsi, invece, che nessuna disposizione di legge prevede una graduazione nell’attività di riscossione dell’imposta nel caso in cui l’avviso di accertamento venga impugnato dinanzi al giudice tributario; all’opposto, esistono validi argomenti per ritenere che l’applicabilità di una siffatta disciplina sia stata intenzionalmente esclusa per l’imposta in oggetto, una volta considerato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, in materia di tarsu, che pure richiama diverse disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di riscossione delle imposte, non fa alcuna menzione della disposizione di cui all’art. 15 del suddetto testo normativo, che introduce tale graduazione.

In questo senso, del resto, questa Corte si è già espressa con la sentenza n. 141 del 2004, la quale, proprio partendo dalla constatazione che l’art. 72 citato non include, tra le disposizioni richiamate del D.P.R. n. 602 del 1973, quella di cui all’art. 15, ha affermato che nella subiecta materia l’ente impositore ha la facoltà di iscrivere a ruolo immediatamente la tassa, con sovrattasse ed interessi, anche se il relativo accertamento, in pendenza dell’impugnativa, non può considerarsi definitivo, prima ancora, inoltre, la stessa Corte costituzionale aveva mostrato di ritenere non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, nella parte in cui non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, in pendenza di ricorso al giudice tributario, che l’iscrizione a ruolo del tributo possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 (sent. n. 464 del 1999).

La tesi secondo cui l’impugnativa dell’atto di accertamento sospende il temine per la iscrizione a ruolo del tributo non può contare, pertanto, su alcun dato o principio normativo. Palese appare anzi il suo contrasto con il principio, di ordine generale, secondo cui il termine previsto a pena di decadenza non è sottoposto a cause di interruzione e di sospensione l’art. 2964 cod. civ.).

Nè, infine, a sostegno del permanere della potestà riscossi va dell’Amministrazione oltre il termine stabilito dall’art. 72 citato potrebbe invocarsi la c.d. aedo indicati, ravvisando il titolo della pretesa creditoria nella sentenza divenuta definitiva di rigetto della impugnativa del contribuente. Per respingere tale opinione è sufficiente considerare che la decisione di rigetto del ricorso, se da un lato conferisce stabilità all’atto impositivo, dall’altro non è una sentenza costitutiva nè di condanna, sicchè essa non può costituire titolo per l’esecuzione del credito tributario, che è e rimane fondata sull’atto di accertamento.

La questione controversa va quindi risolta nel senso che l’impugnativa dell’atto di accertamento in materia di tarsu, se esclude di considerare l’atto stesso definitivo e, quindi, inoppugnabile, non impedisce tuttavia l’esercizio da parte dell’ente comunale della potestà di riscuotere coattivamente l’imposta, con conseguente decorrenza del termine – previsto a pena di decadenza – per la sua iscrizione a ruolo. Ne consegue che, nel caso di specie, l’eccezione di decadenza formulata dalla società contribuente doveva essere accolta, risultando sia dal ricorso che dalla stessa decisione impugnata che l’avviso di accertamento dell’imposta, riguardante l’annualità 1994, era stato notificato nel 1998, mentre e l’iscrizione a ruolo è stata formalizzata soltanto il 18.11.2002, oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo.

La natura della questione trattata spinge a compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito. accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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