Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5758 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. CALCO Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G., M.O., M.O., D.

M., D.G., D.A., L.B.,

L.M., Lo.Ma., M.G., M.M.

P., Mu.Gi., D.A.D., D.

C. e D.M.G., rappresentati e difesi per

procura in calce ai ricorso dall’Avvocato CANDIO Roberto,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Nicola

Giancaspro in Roma, via Postumia n. 1.

– ricorrenti –

contro

Comune di Castiadas, in persona del sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso per procura dagli Avvocati Ugolini Saverio e

prof. Francesco d’Ayala Valva, elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 43.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/7/04 della Commissione tributaria regionale

della Sardegna, depositata l’11.2.2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

2.2.2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G. propose distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari per l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi dal comune di Castiadas per il pagamento dell’ici per gli anni dal 1993 al 1998 relativamente ad un terreno sito nel territorio del suddetto comune, deducendo, tra l’altro, l’inesistenza del presupposto impositivo per essere il terreno tassato privo del requisito di edificabilità e lamentando, in subordine, l’irrogazione delle sanzioni.

Costituitosi il comune convenuto e riuniti i ricorsi, il giudice di primo grado li rigettò, rilevando che l’area in questione doveva qualificarsi edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti.

Interposto gravame, la Commissione tributaria regionale della Sardegna, con sentenza n. 5/7/04 dell’11.2.2004, confermò la pronuncia impugnata, osservando, da un lato, che ai fini della imponibilità dei terreni è sufficiente che siano classificati edificabili in base ad uno strumento urbanistico generale e, dall’altro, che, nel caso di specie, l’area era qualificata come edificabile sulla base del Piano di fabbricazione vigente nella zona F in cui essa ricadeva e rientrante nel Piano disciplinare approvato dal comune in data 10.5.1989, disattendendo altresì l’argomentazione del contribuente secondo cui la legislazione regionale in materia aveva reso del tutto inedificabile la zona. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 17.3.2005, ricorrono, sulla base di due motivi, i ricorrenti in epigrafe indicati, quali eredi di D.G..

L’intimato comune di Castiadas resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione, falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, nonchè dei principi di cui alla L. R. Sardegna n. 45 del 1989, L. R. n. 11 del 1992, L. R. n. 23 del 1993 e L. R. n. 13 del 1996; diletto di presupposto di imposta; carenza di motivazione negli atti di accertamento impugnati;

insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.

Con esso i ricorrenti censurano la decisione impugnata per non avere considerato le leggi regionali sopra indicate e, in particolare, la L. R. Sardegna n. 45 del 1989, artt. 12 e 13, che avevano introdotto il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione edilizia fino all’approvazione dei Piani territoriali paesistici, piano che il comune di Castiadas approvò soltanto nel 2001, dopo che una prima Delib. del maggio 1996, che comunque non comprendeva l’area del ricorrente, era stata annullata nello stesso anno da Co.re.co. e la L. n. 23 del 1993, art. 2, che aggiunse la L. n. 45 del 1989, art. 10 bis, il quale dichiarò non edificabili, in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione, i terreni costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea della battigia, fascia in cui ricade l’area in questione. Del tutto errata appare pertanto, ad avviso del ricorso, la tesi accolta dalla Commissione tributaria regionale secondo cui il Programma di fabbricazione del comune e le prescrizioni relative alla zona F sono rimaste in vigore anche negli anni successivi, in quanto, nelle more di approvazione del Piano territoriale paesistico, la predetta zona era assolutamente inedificabile. Mancava pertanto, proseguono i ricorrenti, il presupposto impositivo, che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, identifica, per i terreni, nella loro utilizzabilità a scopo edificatorio. Sotto altro profilo il ricorso contesta l’affermazione dei giudici di secondo grado secondo cui ai fini dell’imponibilità sarebbe sufficiente la classificazione dell’area come edificabile in base ad uno strumento urbanistico generale, anche in mancanza del piano attuativo richiesto per il rilascio della concessione edilizia e quindi per la concreta edificazione, richiamando in contrario la sentenza di questa Corte n. 21644 del 2004, di cui riporta ampiamente la motivazione, secondo la quale il requisito della edificabilità richiesto dal D.Lgs. citato, art. 2, deve essere interpretato, anche in conformità al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., nel senso che vanno assoggettate ad imposta le aree che sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, per le quali.

cioè, sussiste la possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell’imposizione fiscale.

Il mezzo è infondato.

La controversa questione in ordine alla nozione di area fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), questione che, invero, il motivo solleva per ultima ma che, per il suo carattere generale e quindi per la sua natura potenzialmente assorbente rispetto agli altri argomenti proposti, può essere esaminata per prima – risulta definitivamente risolta da questa Corte con la sentenza a Sezioni unite n. 25506 del 2006, che, risolvendo un contrasto interno alla Sezione, ha disatteso la tesi, sostenuta dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza del requisito di edificabilità, siano necessari anche gli strumenti urbanistici attuativi, in grado di consentire la possibilità concreta ed effettiva di edificare.

In particolare, la menzionata decisione, che il Collegio pienamente condivide, ha affermato il principio secondo cui in tema di ici, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdicies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione.

La soluzione sul punto accolta dalla sentenza impugnata, che ha fatto propria la tesi poi ribadita dalla decisione sopra richiamata delle Sezioni unite di questa Corte, merita pertanto di essere integralmente confermata.

Tanto stabilito, possono esaminarsi le argomentazioni con cui i ricorrenti hanno sostenuto che l’area oggetto di tassazione non avrebbe potuto, comunque, qualificarsi edificabile e ciò alla luce delle disposizioni di legge regionale che avevano sospeso l’efficacia degli strumenti urbanistici vigenti (L. R. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45, art. 12) e, quindi, avevano imposto un vincolo di inedificabilità ai terreni costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea della battigia (citata L. n. 45 del 1989, art. 10 bis, introdotto dalla L. R. 7 maggio 1993, n. 23, art. 2), fascia entro la quale si troverebbe, in parte, l’area dei ricorrenti.

Entrambe le argomentazioni, che si traducono in altrettante censure di violazioni di legge nei confronti della sentenza impugnata, non possono essere condivise. La L. R. n. 45 del 1989, art. 12, stabiliva, con riguardo ai territori compresi in una fascia di due chilometri dal mare, il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione edilizia fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici e per un periodo non superiore a due anni, vietando altresì l’adozione di nuove varianti agli strumenti urbanistici vigenti, se non previo nulla osta regionale.

Dalla lettura di questa disposizione emerge quindi, da un lato, che il divieto di eseguire nuove costruzioni era del tutto temporaneo (fino all’approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, per non più di due anni dall’entrata in vigore della legge) e, dall’altro, che la norma, nella sua parte finale, non disponeva alcuna sospensione dell’efficacia degli strumenti urbanistici esistenti, ma stabiliva soltanto il divieto, superabile mediante nulla osta della Regione, di apportare modificazioni agli stessi. In particolare, il significato di tale ultima prescrizione andava ricercato nella volontà di impedire, nelle more di approvazione dei piani territoriali paesistici, modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti.

L’interpretazione di questa disposizione accolta dai contribuenti, secondo cui essa poneva un vincolo di inedificabilità al loro terreno, non ha pertanto alcun fondamento. Per contro merita piena adesione la valutazione operata dalla Commissione regionale sul punto, che ha considerato la normativa regionale invocata del tutto irrilevante in merito al riconoscimento della qualità edificatoria del terreno, anche considerato che il piano di fabbricazione che lo classificava come edificabile era stato approvato in data 10.5.1989, in epoca quindi antecedente all’entrata in vigore della legge in questione.

Nè ha maggior fondamento giuridico il richiamo fatto nel ricorso alla L. R. citata, art. 10 bis, che aveva posto un vincolo di inedificabilità ai terreni costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea della battigia. Ciò in quanto, in punto di fatto, come deduce lo stesso ricorso, l’area tassata rientrava solo in parte nella fascia di rispetto ed inoltre, come riporta la sentenza impugnata (pag. 15), il volume di spettanza compreso in detta fascia era destinato ad essere recuperato, in base allo strumento urbanistico, nella parte restante dell’arca. Con la conseguenza che il vincolo in oggetto poteva al più essere valutato ai fini della determinazione del valore del terreno quale base imponibile, ma certo non era di per sè elemento idoneo ad eliminare o escludere la natura edificatoria dello stesso. Il motivo va pertanto respinto.

Il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, censura la sentenza impugnata per avere respinto la richiesta di non applicabilità delle sanzioni, nonostante la palese incertezza da parte del contribuente in ordine alla edificabilità del terreno e quindi in ordine alla debenza dell’imposta.

Il motivo è inammissibile.

La decisione impugnata ha respinto la contestazione dei contribuenti in merito alle sanzioni in forza della considerazione che il ricorrente era pienamente consapevole della edificabilità del proprio terreno, tanto che aveva impugnato la deliberazione comunale di approvazione del piano urbanistico comunale al fine di ottenere il riconoscimento del massimo indice di edificabilità possibile (pag.

18). Questa affermazione, che evidentemente costituisce la ratio dedicendi del capo della sentenza che ha statuito sulla legittimità delle sanzioni, non risulta investita da censure ad opera del ricorso, che sul punto si limita a rivendicare, in modo del tutto generico, la mancanza di colpevolezza del contribuente. Per tali ragioni il mezzo non appare in grado di superare il preliminare vaglio di ammissibilità.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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