Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5758 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 03/03/2021), n.5758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6234-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATUA GENERALE DELLO STATO di ROMA e

ivi domiciliata, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

F.M.C., in proprio e nella qualità di rappresentante

legale della BIO PROJECT COMPANY di F.C. SAS,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo

studio dell’avvocato IVANO TOZZI, rappresentata e difesa dall’AVV.

RAFFAELE RANIERI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO

CIMETTI;

– ricorrente successivo e controricorrente all’incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE; F.M.C.;

– intimate al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 43/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 43/20/2012, depositata in data 9.7.2012, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia accoglieva l’appello di F.M.C. nei confronti di Equitalia Centro s.p.a. e della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 54/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Forlì che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente su comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata per il mancato pagamento di cartelle di pagamento.

La CTR affermava che le cartelle di pagamento e i propedeutici avvisi di accertamento erano stati notificati irritualmente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., atteso che il destinatario risultava trasferito anche se non se ne conosceva la residenza e l’indirizzo, mentre avrebbero dovuto essere notificati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con la conseguente illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

Con atto notificato il 27.2.2013 l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a tre motivi.

Con atto notificato in data 28.2.2013 anche Equitalia Centro s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi; questa impugnazione essendo stata notificata successivamente, si converte in ricorso incidentale.

La contribuente F.M.C. resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati con memoria.

Equitalia Centro s.p.a. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il secondo motivo del ricorso principale, da esaminarsi preliminarmente, l’Agenzia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, e dell’art. 112 c.p.c.; falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale Equitalia Centro s.p.a. deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e dell’art. 345 c.p.c..

Entrambe le ricorrenti deducono che la contribuente, nel giudizio di primo grado aveva eccepito vizi relativi esclusivamente alla notificazione di due avvisi di accertamento e non anche delle cartelle di pagamento, mentre la CTR si era pronunciata anche in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento e a tutti, indistintamente, gli avvisi di accertamento, anche quelli emessi nei confronti della società.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

Dal ricorso introduttivo, riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza, nonchè dallo stesso controricorso della contribuente si evince che la ricorrente aveva eccepito la nullità di una cartella di pagamento (la n. (OMISSIS)) per omessa notifica degli avvisi di accertamento.

Con riferimento alla cartella di pagamento (OMISSIS) la ricorrente aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto fondata su avvisi di accertamento notificati alla Bio Projet Company.

Per la prima volta in grado di appello la F. aveva esteso la questione afferente la irritualità della notifica a tutti gli avvisi di accertamento e a tutte le cartelle di pagamento.

Le parte resistenti avevano eccepito al novità delle domande e l’indebita estensione del thema decidendum.

La CTR la quale si è pronunciata anche in relazione alla notifica di tutte le cartelle di pagamento e di tutti gli avvisi di accertamento, anche quelli emessi nei confronti della società ha, conseguentemente, pronunciato ultra petita.

3. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle Entrate deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale Equitalia Centro s.p.a. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamentano che erroneamente la CTR non si era avveduta che tanto gli avvisi che le cartelle erano stati notificati con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per i casi di irreperibilità assoluta.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

La CTR ha affermato che le notifiche, tanto delle cartelle di pagamento che dei propedeutici avvisi, erano state effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e che, invece, avrebbero dovuto essere eseguite ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), prevede che: quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Con riferimento agli avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate ha documentato, riproducendo per autosufficienza le relazioni di notifica che gli avvisi (anche quelli, per quanto sopra riferito, non impugnati) erano stati notificati nel comune di Cesenatico “mediante deposito presso la casa comunale ed affissione di avviso di deposito nel relativo albo, poichè nello stesso Comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, dal (OMISSIS) al (OMISSIS) l’avviso di deposito è stato affisso in busta chiusa e sigillata” e quindi nel rispetto della procedura prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

Con riferimento alle cartelle Equitalia Centro s.p.a. ha documentato, riproducendo per autosufficienza la relata di notifica (anche delle cartelle diverse dalla n. (OMISSIS)) che sono state notificate con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, mediante il deposito degli atti presso la Casa Comunale, per irreperibilità assoluta.

5. Il ricorso incidentale proposto dalla contribuente, volto a censurare l’omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità della iscrizione ipotecaria per non essere stato previamente escusso il patrimonio societario deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

La contribuente propone censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite; in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. 4472/2016; Cass. 19503/2018).

I ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Centro s.p.a. devono essere, conseguentemente, accolti e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e quello incidentale di Equitalia Centro s.p.a.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della contribuente; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Emilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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