Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5757 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. CALCO Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.M.G. Elettromeccanica s.r.l., con sede in (OMISSIS) ((OMISSIS)),

in

persona dell’amministratore unico sign. G.S.,

rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato Gianfranco Orlando, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avvocato Romolo Persiani in Roma, via Toscana n. 1().

– ricorrente –

contro

Comune di Gambugliano.

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/30/04 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata il 22.11.2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

2.2.2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2. 3. 2005, la s.r.l. E.M.G. Elettromeccanica, incorporante per fusione la s.r.l. Kitt, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 40/30/04 del 22.11.2004, notificata il 3.1.2005, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dalla società Kitt per nullità della procura alle liti, sul presupposto che essa, datata 5.6.2003, fosse stata rilasciata allorquando, come risultava dalla visura della Camera di Commercio, la suddetta società si era già estinta per effetto della sua Incorporazione nella società E.M.G. Elettromeccanica, avvenuta il 10.5.2003.

L’intimato comune di Gambugliano non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2503, 2504 e 2504 bis cod. civ. e dell’art. 83 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato nulla la procura alle liti dell’atto di appello avanzato dalla società Kitt sul presupposto, del tutto errato, che l’effetto estintivo della società ricorrente, conseguente alla sua fusione per incorporazione, si fosse determinato con la delibera di fusione, adottata in data 19.5.2003, in luogo che, come prescritto dalla legge, dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto pubblico di fusione, posto in essere soltanto il 28.7.2003 a mezzo del notaio Giampaolo Boschetti di Vicenza, rep. N. 194623.

Il motivo è fondato.

Dal l’esame degli atti del fascicolo della parte ricorrente – consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato – risulta che la società Kitt aveva deliberato la propria fusione con la E.M.G. Elettromeccanica in data 19.5.2003, ma che l’atto pubblico di fusione fu stipulato soltanto il 28.7.2003 e quindi iscritto il giorno 30 successivo nel registro delle imprese, che, che come risulta dalla misura in atti, esattamente indica quest’ultima data come quella di avvenuta cancellazione della società incorporata Kitt. Ai sensi degli art. 2504 c.c., comma 1, e art. 2504 bis c.c., comma 2, infatti, gli effetti dell’atto di fusione si verificano quando risulta perfezionato l’adempimento dell’iscrizione dell’atto pubblico di fusione nel registro delle imprese.

Evidente, pertanto, appare l’errore in cui è incorsa la Commissione regionale, che ha dichiarato la nullità della procura alle liti apposta nell’atto di appello in data 5.6.2001, sul presupposto che la società Kitt si fosse estinta, in data 19.5.2003, per effetto della sola delibera di fusione, mentre la predetta società era, in quel momento, ancora un soggetto giuridico autonomo, dotato di piena capacità di stare in giudizio.

Il motivo è quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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