Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5757 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 03/03/2021), n.5757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10662-2017 proposto da:

PANNACE PASQUALE, con domicilio eletto in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCO IONADI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro

Rosano ed elettivamente domiciliata in Roma – Viale Mazzini, 144,

presso lo studio dell’Avv. Antonio Giuseppe Pititto;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2391/2016 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 30/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 2391/16, depositata il 30 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in integrale riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un’intimazione di pagamento emessa in relazione alla tassa automobilistica dovuta per il periodo di imposta 2007;

– il giudice del gravame ha rilevato che destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di prescrizione accolta dal giudice del primo grado, posto che, – a fronte di cartella esattoriale notificata il (OMISSIS), – l’intimazione di pagamento era stata (tempestivamente) notificata il (OMISSIS), dalla definitività del titolo esecutivo (non impugnato dal contribuente) conseguendo, secondo dicta giurisprudenziali, l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale (art. 2953 c.c.) in quanto quel titolo equiparato alla sentenza definitiva;

2. – Pannace Pasquale ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– si sono costituiti, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.L. n. 953 del 1982, art. 5, conv. in L. n. 53 del 1983, ed all’art. 2946 c.c., assumendo, in sintesi, che, – come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, – all’irretrattabilità del credito iscritto a ruolo, qual conseguente alla definitività del provvedimento non impugnato, non si correla (anche) un mutamento del regime della prescrizione che, ai sensi dell’art. 2953 c.c., postula il titolo giudiziale definitivo;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sul rilievo che la gravata sentenza, erroneamente identificando esso esponente quale (allora) appellante, ha statuito, – non solo (ed in termini gravosi) sulla disciplina delle spese processuali poste a carico, per il doppio grado del giudizio, di esso esponente, ma anche, – sull’ulteriore versamento del contributo unificato;

2. – la sentenza impugnata va senz’altro cassata senza rinvio;

3. – in ordine al primo motivo di ricorso occorre premettere che l’Agenzia delle Entrate, con documentazione prodotta col controricorso, ha dato conto del provvedimento di sgravio (adottato il (OMISSIS)) della cartella esattoriale sottesa all’intimazione di pagamento in contestazione, così concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

– come già rilevato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, “va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti.” (v. Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui adde Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della res controversa v., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160);

4. – quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, va considerato, in via assorbente, che la Corte ha già avuto modo di rilevare, da un lato, che, – dalla natura di carattere amministrativo della relativa statuizione, che non attiene alla sfera della decisione sullo ius litigatoris, riguardando il rapporto del contribuente con l’erario relativamente alle condizioni per l’accesso alla giustizia, – la Corte è tenuta a rilevare, anche d’ufficio, l’erroneità della statuizione sul versamento del contributo unificato; e, dall’altro (in adesione all’interpretazione operata da Corte Cost., 2 febbraio 2018, n. 18), che la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, diversamente dal giudizio di Cassazione (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), non trova applicazione al processo tributario di appello, trattandosi di misura carattere eccezionale, e lato sensu sanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile (Cass., 27 luglio 2018, n. 20018; Cass., 11 giugno 2018, n. 15111);

5. – le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alle antinomie interpretative emerse, nella stessa giurisprudenza di legittimità, sulla quaestio iuris dirimente nel giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara cessata la materia del contendere sul primo motivo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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