Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5757 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33034-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3030/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva:

Con sentenza depositata il 4 aprile 2018, la CTR della Campania ha accolto l’appello di Safin S.p.A. annullando un avviso di liquidazione per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta, ritenendo che l’imposta non poteva essere calcolata in misura proporzionale, stante l’alternatività tra IVA ed imposta di registro.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.

La contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo.

L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la CTR tenuto conto che la contribuente aveva ammesso la debenza dell’imposta di registro in misura fissa in relazione al decreto ingiuntivo sottoposto a registrazione.

La censura è fondata.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di autosufficienza, posto che esso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

Nel ricorso introduttivo, trascritto in ossequio al principio di autosufficienza, la contribuente ha ammesso che “alla fattispecie andava applicata la tassazione dell’imposta di registro in misura fissa, pari, secondo la disposizione vigente, ad Euro 168,00”. La CTR, annullando in toto l’avviso di liquidazione, è incorsa nel dedotto vizio di extrapetizione, non avendo considerato che la stessa contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole, per averlo ammesso, di dover corrispondere l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, e, più precisamente, in base al t.u.i.r., art. 37, che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi.

Il secondo motivo, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (motivazione apparente), è infondato, posto che gli elementi addotti dal giudice di appello a fondamento della decisione risultano idonei a rivelare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’illegittimo mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro, compiuta dall’Agenzia delle entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.

La censura è fondata, non essendosi la CTR pronunciata, neppure implicitamente, sulla questione.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, disatteso il secondo, ed accolto l’unico motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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