Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5756 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 08/07/2020, dep. 03/03/2021), n.5756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7039/2014 R.G. proposto da:

L.D., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano

Stufano e Massimo Scardigli, elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 36/B, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del suo responsabile del contenzioso

esattoriale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico

Fronticelli Baldelli, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 294, giusta procura

in calce al controricorso.

– controricorrente –

nonchè

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 485/14/2013, depositata il 17 settembre 2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L.D. impugnava sei cartelle esattoriali nei suoi confronti emesse dal concessionario per la riscossione Equitalia Gerit s.p.a. (in seguito Equitalia Sud s.p.a.), chiedendone l’annullamento in quanto sosteneva di non averne mai ricevuto la notifica e di esserne venuto a conoscenza solo a seguito del pignoramento presso terzi effettuato in suo danno in esecuzione delle cartelle.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati, ritenendo la notifica delle cartelle esattoriali viziata per essersi il destinatario trasferito.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a., dichiarava regolare la notifica delle cartelle esattoriali, effettuata regolarmente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto il destinatario risultava assente momentaneamente e non trasferito.

Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione il L. con due motivi, chiedendone l’annullamento. Equitalia Sud resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate si costituisce tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Il primo motivo di ricorso lamenta il vizio di omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in quanto la sentenza di appello non avrebbe esaminato tutti i rilievi effettuati dal contribuente in quella sede al fine di evidenziare la violazione da parte dell’agente notificatore degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., per il caso di assenza momentanea del destinatario

1.1 – Il secondo motivo denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1974, art. 60, dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 48 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, perchè la sentenza impugnata ha ritenuto valida la notifica delle cartelle esattoriali nonostante mancasse in atti la prova dell’invio della raccomandata informativa successiva al deposito presso la casa comunale dell’atto da notificare, obbligatorio in caso di temporanea irreperibilità del destinatario presso il suo domicilio.

2. – Equitalia Sud s.p.a. eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avverso in quanto l’omesso esame denunziato consisterebbe in realtà in una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella prospettata dalla parte, quindi in una inammissibile rivalutazione del merito. Non sussisterebbe poi il vizio di notifica lamentato ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 trattandosi di una decisione intervenuta successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali impugnate, risalente all’anno 2009.

3. – L’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Agenzia delle Entrate, si costituisce in giudizio fuori termine al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, ove fissata.

4. – Nell’esame dei motivi di ricorso, la Corte ritiene che, in applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. Sez. U. 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. 18 novembre 2016 n. 23531; Cass. 17 marzo 2015 n. 5264) sia opportuno privilegiare la trattazione delle questioni di più agevole soluzione, idonee a definire il giudizio nel caso di specie quelle proposte con il secondo motivo di ricorso.

4.1 – Tale motivo è fondato. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4, nel caso di irreperibilità temporanea del destinatario al suo domicilio le cartelle esattoriali devono essere notificate con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., fra cui l’invio al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.

4.2 – La citata sentenza della Corte Costituzionale, ancorchè successiva alla notifica delle cartelle esattoriali qui impugnate, dispiega i suoi effetti anche nella presente causa, come questa Corte ha già avuto modo di affermare: “nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicchè nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (Cass. 3642/2007; n. 8548/2003; n. 17184/2003). Ed inoltre: “in caso irreperibilità relativa del destinatario, è nulla la notificazione della cartella, che segue le forme del codice di rito, qualora non siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., a nulla rilevando la circostanza che la sentenza della Consulta che è intervenuta sul testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sia successiva all’esecuzione della notificazione” (Cass. n. 5700 del 23.3.2016).

4.3 – La sentenza impugnata non è rispettosa dei principi di diritto sopra enunciati, per cui deve essere cassata, senza rinvio al giudice di appello, perchè è pacifico in causa che non siano stati rispettati, nella notifica delle cartelle esattoriali impugnate, tutti gli adempimenti di legge per il caso di irreperibilità relativa, ed in particolare non è stata inviata la comunicazione di avvenuto deposito, richiesta obbligatoriamente per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale.

4.4 – Non si rendono necessari pertanto altri accertamenti in fatto, e la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario, la compensazione delle spese processuali della fase di merito, in ragione dell’incertezza all’epoca della questione, e la condanna della controricorrente Equitalia Sud al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

5. – Il rimanente motivo di ricorso, infine, è assorbito dal contenuto della decisione adottata.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto da L.D., compensa le spese processuali del giudizio di merito e condanna Equitalia Sud s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00 (settemilaottocento) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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