Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5755 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31176-2018 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2343/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva:

Con sentenza depositata il 13 marzo 2018, la CTR della Campania ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate statuendo la validità di un avviso di liquidazione, limitatamente alla imposta di registro in misura fissa, per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta; la CTR ha escluso invece, per difetto di motivazione, la pretesa relativa alla tassa fissa sull’atto enunciato (finanziamento operato tramite cessione del credito). La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’illegittimo mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro, compiuta dall’Agenzia delle entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 41, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR disatteso le doglianze dell’appellata sulla carenza di motivazione dell’atto tributario, ad onta della mancata esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

Va ribadito che:

– “Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi anche con pronuncia implicita – rigettata perchè indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico – giuridico, decisa e rigettata dal giudice” (Cass. n. 17580 del 2014);

– “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass. 29191 del 2017; in senso conforme, Cass. n. 16170 del 2019, in motivazione).

Nella specie, la CTR ha implicitamente disatteso quanto sostenuto dalla società contribuente circa la modifica del presupposto impositivo in corso di causa ad opera dell’Agenzia, ritenendo che l’amministrazione avesse chiesto per il decreto ingiuntivo il pagamento dell’imposta in misura fissa.

Risulta così disattesa, con statuizione implicita, anche la censura afferente il difetto di motivazione dell’atto impugnato, indissolubilmente avvinta alla domanda concernente il merito della pretesa fiscale.

Va, inoltre, rilevato che dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato con data, numero e giudice emittente.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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